| (Società di capitali).
1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di
cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero prestazioni
multidisciplinari in cui siano prevalenti tecnicamente ed
economicamente le attività di ingegneria, possono essere
costituite società di capitali in una delle forme disciplinate
nei capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile.
2. Coloro che in qualità di soci o dipendenti fanno parte
di una struttura societaria tra quelle indicate nel comma 1,
sono vincolati a prestare la loro opera esclusivamente a
favore della società di cui fanno parte, salvo diversi patti
sociali, e comunque per attività in forma autonoma non
concorrenziali con quella della società medesima.
3. Alle società di ingegneria è fatto divieto di svolgere
attività commerciale, immobiliare, imprenditoriale,
industriale e di intermediazione, sia che venga esercitata in
proprio che da altre società controllate, controllanti o
comunque collegate.
4. Non possono essere soci delle società di cui al presente
capo i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2.
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