| Onorevoli Colleghi! -- La promozione dell'immagine
nazionale e del made in Italy, nel più ampio contesto
dell'internazionalizzazione dell'impresa, è tema di grande
rilevanza ed attualità per la nostra economia. Le previsioni
più attendibili rivelano, per gli anni a venire, una
continuata espansione della domanda estera, ma a ritmo
progressivamente rallentato.
E' dunque tempo di por mano ai rimedi, ricordando che la
concorrenza internazionale è sempre più accesa, e che la
crescente globalizzazione degli scambi mondiali, suggellata
recentemente con la firma degli accordi di Marrakesh e
l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), accentuano la necessità di una riforma intesa a
consentire alle imprese italiane, sempre più coinvolte in
questa fase di mondializzazione delle relazioni economiche, di
poter validamente competere con i concorrenti stranieri. Gli
strumenti di sostegno al commercio estero devono essere
aggiornati in armonia con la rapida evoluzione del settore,
talché l'auspicata ottimalità della riforma suggerisce un
approccio globale. Tuttavia, l'ambito del prospettato
intervento impone una serie di cautele.
Alcune tra le iniziative legislative pendenti dinanzi al
Parlamento sanciscono la scomparsa del Ministero per il
commercio
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con l'estero, quale primo passo sul cammino della
ristrutturazione dell'intera materia. Una misura così drastica
evoca la necessità di subordinare modifiche di struttura alla
messa in opera di un periodo sperimentale di transizione. Solo
a seguito di questa verifica operativa, infatti, potranno
scegliersi, con concreta cognizione di causa, le soluzioni più
adeguate.
Una razionalizzazione delle strutture esistenti certo si
impone: personalmente reputo improcrastinabile l'accentuazione
di una funzione trasversale del Ministero per il commercio con
l'estero. Tale funzione dovrebbe raccogliere e coordinare le
competenze dei vari dicasteri nel settore del commercio
estero, e dell'internazionalizzazione dell'impresa, studiare
sul campo le soluzioni ottimali e metterle in atto anche in
via sperimentale. Ciò significa la creazione di gruppi di
lavoro, o task forces, con il compito di raccordare
l'attività di diversi Ministeri prima di dar corso ad
accorpamenti che incidono sulla struttura del sistema.
In linea di massima, le vie più saggiamente percorribili
appaiono due. O si dà vita ad un rafforzato Ministero
dell'economia, in cui confluiscono competenze di più ampio
respiro anche a livello di programmazione industriale e
commerciale, ovvero ci si concentra nella creazione di un
Ministero delle imprese, incoraggiandone la vocazione
all'internazionalizzazione a seguito del progressivo
smantellamento degli ostacoli agli scambi.
La prima ipotesi va esaminata con prudenza, poiché
l'istituzione di un Ministero per l'economia, nel contesto
dell'attuale assetto istituzionale, comporterebbe reazioni a
catena anche nell'ambito dei Ministeri "strutturali", quali il
tesoro, il bilancio e la programmazione economica e le
finanze.
La seconda alternativa, invece, sembra più rispondente alle
attuali necessità produttive del nostro Paese, in una
prospettiva di sviluppo che trascende i confini dell'economia
per spingersi nell'ambito generale di una politica estera
orientata verso l'integrazione e la globalizzazione della
comunità internazionale. In un Ministero per le imprese,
infatti, verrebbero a raccogliersi, in primo luogo, le
problematiche che discendono dalla messa in opera dell'OMC, le
misure da realizzarsi a favore della piccola e media impresa,
e, in un contesto più ampio, il cuore della politica a livello
europeo e mondiale, da raccordarsi con il Ministero degli
affari esteri.
L'accento cadrebbe, così, su un insieme di materie che
fanno perno attorno all'esercizio dell'attività
imprenditoriale e alla proiezione della stessa nell'ottica di
un'economia globalizzata. Libertà di commercio ed
internazionalizzazione delle imprese, assieme al dovuto
sostegno alle piccole e medie imprese, costituirebbero il
leit motiv di un Ministero di cruciale importanza,
capace di porsi, in primo luogo, quale punto di riferimento
circa il puntuale rispetto degli impegni connessi
all'accettazione dell'OMC e, più in generale, circa
l'identificazione e soluzione dei problemi tecnici, giuridici
e politici derivanti dalla piena attuazione del trattato di
Maastricht.
Questa problematica più generale viene solo in parte
affrontata nella presente proposta di legge, ove si contempla,
in linea principale, la riforma dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE), accompagnata, tuttavia, da alcune
misure di internazionalizzazione delle imprese. Si segnala, in
primo luogo, l'articolo 2 della proposta, portante norme sulla
riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel
settore dell'internazionalizzazione. In particolare, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si dispone l'adozione di provvedimenti
del Governo relativi alla costituzione di un ufficio nazionale
incaricato dei rapporti con l'OMC, alla costituzione del
Consiglio nazionale per l'esportazione e al riordino delle
funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli previste dal
regolamento CEE n. 450/85.
Quanto all'Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE), la proposta ne ribadisce il ruolo di perno attorno al
quale ruota l'intero sistema della promozione del prodotto
italiano all'estero e della internazionalizzazione
dell'impresa. I principali Paesi esportatori posseggono
organizzazioni sostanzialmente omologhe rispetto
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all'ICE, anche se di natura diversa e con caratteristiche non
sempre assimilabili a quelle del modello nostrano.
L'attività dell'ICE ha suscitato numerose critiche. Già il
decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con
modificazioni, della legge 28 ottobre 1994, n. 600, contenente
disposizioni urgenti per assicurarne il funzionamento, gettava
le basi per una ristrutturazione dell'Istituto prodromica ad
una compiuta riforma dello stesso.
La necessità di ultimazione della riforma è
improcrastinabile per completare il processo di trasformazione
e miglioramento già in corso. I problemi
dell'internazionalizzazione delle imprese sono urgenti e la
concorrenza internazionale non consente soste. Specie le
piccole e medie imprese necessitano di un aggiornato quadro
normativo, cui devono accompagnarsi efficaci interventi di
sostegno. A tal fine si rileva imprescindibile l'opera
continuativa dell'ICE, rinnovata ed efficiente, quale più
agevole intervento nell'agone della concorrenza globale.
Già nella riforma dell'ICE è disposta l'adozione di alcune
norme suscettibili di trasposizione nel contesto della
preannunciata riforma generale. Ecco perché il presente
progetto possiede un valore aggiunto nell'ottica sopra
accennata, caratterizzandosi quale "tela di fondo" della
riforma secondo le linee guida in appresso riassunte.
La collaborazione tra gli organi pubblici e il mondo
imprenditoriale deve considerarsi pregiudiziale al successo di
ogni progetto di riforma. Tuttavia, la stragrande maggioranza
dei servizi da rendersi dall'ICE, specie, ma non solo, a
favore delle piccole e medie imprese è permeata di pubblico
interesse, in quanto proprio questi realizzano un valore
generale dell'economia italiana e una vocazione verso
l'internazionalizzazione delle imprese nel cui ambito
l'interesse di singoli operatori può collocarsi solo in
maniera condizionatamente, od occasionalmente, protetta.
Ne segue, come sancito dall'articolo 1, che la promozione
del commercio estero e la internazionalizzazione delle imprese
costituiscono una funzione pubblica, talché la corretta veste
dell'ICE rimane, come disposto dall'articolo 3, quella
dell'ente pubblico. Solo taluni servizi resi a favore di
singoli soggetti utilizzatori possono essere previsti in
un'ottica di mercato assolutamente concorrenziale e dietro
equa e ragionevole remunerazione. In questo contesto, può
contemplarsi la creazione di società a norma del codice
civile, con partecipazione anche mista. Lo stesso dicasi, con
le varianti del caso, circa la partecipazione a consorzi e/o a
raggruppamenti di natura più o meno istituzionalizzata.
Fatta salva la natura di ente pubblico dell'ICE, la
proposta di legge dispone l'adozione di metodi e tecniche
gestionali ispirati a modelli imprenditoriali di marca
civilistica. L'Istituto è munito di autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile e le sue funzioni tipiche consistono
nella incentivazione, assistenza, consulenza, informazione e
promozione circa il processo di esportazione delle produzioni
italiane e di internazionalizzazione dell'impresa (ancora
articolo 3).
L'articolo 4 definisce i rapporti tra il Ministro del
commercio con l'estero e l'ICE, riservando al Ministero il
compito di indicare gli obiettivi di indirizzo politico ed
economico, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo,
e prevedendo che l'ICE elabori un piano programmatico
triennale con articolazione delle diverse funzioni e con
inclusione di un piano economico-finanziario, suddiviso per
annualità. Il piano prevede altresì la ripartizione di
massima, per settore di attività, del contributo finanziario
ricevuto dallo Stato, che forma oggetto di un accordo
triennale di programma da stipularsi tra il Ministro e
l'Istituto.
Gli organi dell'Istituto sono il presidente, il consiglio
direttivo composto da 4 membri, l'amministratore delegato, il
comitato consultivo per l'internazionalizzazione dell'impresa
composto da 15 membri, ed il collegio dei revisori (articolo
5).
L'articolo 6 determina la struttura organizzativa
dell'Istituto nonché gli obiettivi generali da perseguire
nella logica di strategico decentramento e
marcato radicamento
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sul territorio. L'Istituto opera attraveso uffici e
sedi in Italia e all'estero, con l'intento di facilitare,
anche sotto il profilo geografico e logistico, la messa a
disposizione di servizi integrati a favore delle imprese, con
riduzione allo stretto necessario di ogni formalità
burocratica e con creazione di sportelli unici capaci di
produrre offerte comprendenti anche "pacchetti" di natura
finanziaria e assicurativa.
La collocazione delle diverse sedi ICE in Italia e
all'estero è parte integrante di un piano strategico che deve
rispondere a criteri di utilità, funzionalità e massimo
rendimento. Gli stessi criteri sono previsti per la chiusura,
apertura e ricollocazione delle sedi ICE sul territorio
nazionale e straniero. Inoltre, nel perseguimento di ovvie
sinergie, l'Istituto si collega, anche a livello regionale,
con i vari soggetti pubblici operanti nel campo del commercio
estero e dell'internazionalizzazione dell'impresa, anche in
ossequio al disposto dell'articolo 23, comma 2, legge 29
dicembre 1993, n. 580.
Sempre a livello regionale, è altresì contemplata la
possibilità di raggruppamento dei soggetti pubblici mediante
la partecipazione degli stessi a consorzi, enti e società
comuni, nonché la predisposizione di attività concertate
tramite la stipulazione di accordi di programma. Lo stesso
dicasi, con le varianti del caso, per quanto riguarda
l'estero, dove il coordinamento dovrà essere realizzato con le
camere di commercio italiane all'estero e, in ottica più
generale, con le rappresentanze diplomatiche italiane. In
quest'ultimo caso, fatta salva la rispettiva autonomia
gestionale ed organizzativa, è previsto il perseguimento di
un'attività coordinata, intesa al conseguimento di sinergie
attraverso il regolare scambio di informazioni e la
preordinazione di una razionale divisione di compiti.
Nel contesto di questa problematica, si prevede altresì, in
attuazione del disposto dell'articolo 4, secondo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, la creazione di comitati regionali di coordinamento per
l'esportazione e l'internazionalizzazione dell'impresa.
Questi comitati operano in forma semplificata per quanto
concerne la messa in opera di un'azione combinata dei soggetti
impegnati in programmi promozionali regionali da realizzarsi
all'estero. Tale risultato può essere conseguito tramite lo
strumento della conferenza di servizi cui partecipano tutte le
amministrazioni interessate esprimendo in loco il loro
assenso. Si evita in tal modo la laboriosa ricerca di
molteplici approvazioni individuali, da ottenersi
successivamente mediante il pellegrinaggio presso le sedi dei
vari ministeri.
Si dispone, da ultimo, che le sedi e gli sportelli
all'estero abbiano natura di agenzia governativa e debbano,
come tali, essere notificati all'autorità del Paese
ospitante.
A norma dell'articolo 7, il rapporto di lavoro è regolato
da accordi aziendali di diritto privato, stipulati dal
Presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali
aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n.
300.
L'articolo 8 detta le norme finanziarie, contabili e di
bilancio riguardanti l'Istituto. Il finanziamento proviene
principalmente dallo Stato, ma sono contemplati anche proventi
per servizi speciali resi a favore delle imprese, associazioni
o raggruppamenti individualmente considerati. I bilanci
dell'Istituto devono essere redatti in modo chiaro, corretto e
veritiero al fine di agevolare il giudizio sulla gestione e
sull'eventuale responsabilità dei soggetti preposti alla
stessa, e sono soggetti a certificazione nei modi e nelle
forme previste dalla normativa di riferimento in tema di
gruppi, società ed impresa. E' altresì previsto che l'Istituto
goda di un regime di esenzione fiscale.
L'articolo 9 dispone che il controllo sulla gestione
finanziaria sia esercitato dalla Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259, mentre
l'articolo 10 detta le disposizioni finali.
Questi sono i punti principali di una riforma dell'ICE che
costituisce, come già precisato, il cuore di una disciplina
più ampia in tema di internazionalizzazione delle imprese.
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