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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34273
DDL2852-0002
Progetto di legge Camera n. 2852 - testo presentato - (DDL12-2852)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2852. TESTIPDL
...C2852.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2852 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La promozione dell'immagine
  nazionale e del  made in Italy,  nel più ampio contesto
  dell'internazionalizzazione dell'impresa, è tema di grande
  rilevanza ed attualità per la nostra economia.  Le previsioni
  più attendibili rivelano, per gli anni a venire, una
  continuata espansione della domanda estera, ma a ritmo
  progressivamente rallentato.
    E' dunque tempo di por mano ai rimedi, ricordando che la
  concorrenza internazionale è sempre più accesa, e che la
  crescente globalizzazione degli scambi mondiali, suggellata
  recentemente con la firma degli accordi di Marrakesh e
  l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio
  (OMC), accentuano la necessità di una riforma intesa a
  consentire alle imprese italiane, sempre più coinvolte in
  questa fase di mondializzazione delle relazioni economiche, di
  poter validamente competere con i concorrenti stranieri.  Gli
  strumenti di sostegno al commercio estero devono essere
  aggiornati in armonia con la rapida evoluzione del settore,
  talché l'auspicata ottimalità della riforma suggerisce un
  approccio globale.  Tuttavia, l'ambito del prospettato
  intervento impone una serie di cautele.
    Alcune tra le iniziative legislative pendenti dinanzi al
  Parlamento sanciscono la scomparsa del Ministero per il
  commercio
 
                               Pag. 2
 
  con l'estero, quale primo passo sul cammino della
  ristrutturazione dell'intera materia.  Una misura così drastica
  evoca la necessità di subordinare modifiche di struttura alla
  messa in opera di un periodo sperimentale di transizione.  Solo
  a seguito di questa verifica operativa, infatti, potranno
  scegliersi, con concreta cognizione di causa, le soluzioni più
  adeguate.
    Una razionalizzazione delle strutture esistenti certo si
  impone: personalmente reputo improcrastinabile l'accentuazione
  di una funzione trasversale del Ministero per il commercio con
  l'estero.  Tale funzione dovrebbe raccogliere e coordinare le
  competenze dei vari dicasteri nel settore del commercio
  estero, e dell'internazionalizzazione dell'impresa, studiare
  sul campo le soluzioni ottimali e metterle in atto anche in
  via sperimentale.  Ciò significa la creazione di gruppi di
  lavoro, o  task forces,  con il compito di raccordare
  l'attività di diversi Ministeri prima di dar corso ad
  accorpamenti che incidono sulla struttura del sistema.
    In linea di massima, le vie più saggiamente percorribili
  appaiono due.  O si dà vita ad un rafforzato Ministero
  dell'economia, in cui confluiscono competenze di più ampio
  respiro anche a livello di programmazione industriale e
  commerciale, ovvero ci si concentra nella creazione di un
  Ministero delle imprese, incoraggiandone la vocazione
  all'internazionalizzazione a seguito del progressivo
  smantellamento degli ostacoli agli scambi.
    La prima ipotesi va esaminata con prudenza, poiché
  l'istituzione di un Ministero per l'economia, nel contesto
  dell'attuale assetto istituzionale, comporterebbe reazioni a
  catena anche nell'ambito dei Ministeri "strutturali", quali il
  tesoro, il bilancio e la programmazione economica e le
  finanze.
    La seconda alternativa, invece, sembra più rispondente alle
  attuali necessità produttive del nostro Paese, in una
  prospettiva di sviluppo che trascende i confini dell'economia
  per spingersi nell'ambito generale di una politica estera
  orientata verso l'integrazione e la globalizzazione della
  comunità internazionale.  In un Ministero per le imprese,
  infatti, verrebbero a raccogliersi, in primo luogo, le
  problematiche che discendono dalla messa in opera dell'OMC, le
  misure da realizzarsi a favore della piccola e media impresa,
  e, in un contesto più ampio, il cuore della politica a livello
  europeo e mondiale, da raccordarsi con il Ministero degli
  affari esteri.
    L'accento cadrebbe, così, su un insieme di materie che
  fanno perno attorno all'esercizio dell'attività
  imprenditoriale e alla proiezione della stessa nell'ottica di
  un'economia globalizzata.  Libertà di commercio ed
  internazionalizzazione delle imprese, assieme al dovuto
  sostegno alle piccole e medie imprese, costituirebbero il
  leit motiv  di un Ministero di cruciale importanza,
  capace di porsi, in primo luogo, quale punto di riferimento
  circa il puntuale rispetto degli impegni connessi
  all'accettazione dell'OMC e, più in generale, circa
  l'identificazione e soluzione dei problemi tecnici, giuridici
  e politici derivanti dalla piena attuazione del trattato di
  Maastricht.
    Questa problematica più generale viene solo in parte
  affrontata nella presente proposta di legge, ove si contempla,
  in linea principale, la riforma dell'Istituto nazionale per il
  commercio estero (ICE), accompagnata, tuttavia, da alcune
  misure di internazionalizzazione delle imprese.  Si segnala, in
  primo luogo, l'articolo 2 della proposta, portante norme sulla
  riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel
  settore dell'internazionalizzazione.  In particolare, con
  regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge
  23 agosto 1988, n. 400, si dispone l'adozione di provvedimenti
  del Governo relativi alla costituzione di un ufficio nazionale
  incaricato dei rapporti con l'OMC, alla costituzione del
  Consiglio nazionale per l'esportazione e al riordino delle
  funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli previste dal
  regolamento CEE n. 450/85.
    Quanto all'Istituto nazionale per il commercio estero
  (ICE), la proposta ne ribadisce il ruolo di perno attorno al
  quale ruota l'intero sistema della promozione del prodotto
  italiano all'estero e della internazionalizzazione
  dell'impresa.  I principali Paesi esportatori posseggono
  organizzazioni sostanzialmente omologhe rispetto
 
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  all'ICE, anche se di natura diversa e con caratteristiche non
  sempre assimilabili a quelle del modello nostrano.
    L'attività dell'ICE ha suscitato numerose critiche.  Già il
  decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con
  modificazioni, della legge 28 ottobre 1994, n. 600, contenente
  disposizioni urgenti per assicurarne il funzionamento, gettava
  le basi per una ristrutturazione dell'Istituto prodromica ad
  una compiuta riforma dello stesso.
    La necessità di ultimazione della riforma è
  improcrastinabile per completare il processo di trasformazione
  e miglioramento già in corso.  I problemi
  dell'internazionalizzazione delle imprese sono urgenti e la
  concorrenza internazionale non consente soste.  Specie le
  piccole e medie imprese necessitano di un aggiornato quadro
  normativo, cui devono accompagnarsi efficaci interventi di
  sostegno.  A tal fine si rileva imprescindibile l'opera
  continuativa dell'ICE, rinnovata ed efficiente, quale più
  agevole intervento nell'agone della concorrenza globale.
    Già nella riforma dell'ICE è disposta l'adozione di alcune
  norme suscettibili di trasposizione nel contesto della
  preannunciata riforma generale.  Ecco perché il presente
  progetto possiede un valore aggiunto nell'ottica sopra
  accennata, caratterizzandosi quale "tela di fondo" della
  riforma secondo le linee guida in appresso riassunte.
    La collaborazione tra gli organi pubblici e il mondo
  imprenditoriale deve considerarsi pregiudiziale al successo di
  ogni progetto di riforma.  Tuttavia, la stragrande maggioranza
  dei servizi da rendersi dall'ICE, specie, ma non solo, a
  favore delle piccole e medie imprese è permeata di pubblico
  interesse, in quanto proprio questi realizzano un valore
  generale dell'economia italiana e una vocazione verso
  l'internazionalizzazione delle imprese nel cui ambito
  l'interesse di singoli operatori può collocarsi solo in
  maniera condizionatamente, od occasionalmente, protetta.
    Ne segue, come sancito dall'articolo 1, che la promozione
  del commercio estero e la internazionalizzazione delle imprese
  costituiscono una funzione pubblica, talché la corretta veste
  dell'ICE rimane, come disposto dall'articolo 3, quella
  dell'ente pubblico.  Solo taluni servizi resi a favore di
  singoli soggetti utilizzatori possono essere previsti in
  un'ottica di mercato assolutamente concorrenziale e dietro
  equa e ragionevole remunerazione.  In questo contesto, può
  contemplarsi la creazione di società a norma del codice
  civile, con partecipazione anche mista.  Lo stesso dicasi, con
  le varianti del caso, circa la partecipazione a consorzi e/o a
  raggruppamenti di natura più o meno istituzionalizzata.
    Fatta salva la natura di ente pubblico dell'ICE, la
  proposta di legge dispone l'adozione di metodi e tecniche
  gestionali ispirati a modelli imprenditoriali di marca
  civilistica.  L'Istituto è munito di autonomia amministrativa,
  finanziaria e contabile e le sue funzioni tipiche consistono
  nella incentivazione, assistenza, consulenza, informazione e
  promozione circa il processo di esportazione delle produzioni
  italiane e di internazionalizzazione dell'impresa (ancora
  articolo 3).
    L'articolo 4 definisce i rapporti tra il Ministro del
  commercio con l'estero e l'ICE, riservando al Ministero il
  compito di indicare gli obiettivi di indirizzo politico ed
  economico, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo,
  e prevedendo che l'ICE elabori un piano programmatico
  triennale con articolazione delle diverse funzioni e con
  inclusione di un piano economico-finanziario, suddiviso per
  annualità.  Il piano prevede altresì la ripartizione di
  massima, per settore di attività, del contributo finanziario
  ricevuto dallo Stato, che forma oggetto di un accordo
  triennale di programma da stipularsi tra il Ministro e
  l'Istituto.
    Gli organi dell'Istituto sono il presidente, il consiglio
  direttivo composto da 4 membri, l'amministratore delegato, il
  comitato consultivo per l'internazionalizzazione dell'impresa
  composto da 15 membri, ed il collegio dei revisori (articolo
  5).
    L'articolo 6 determina la struttura organizzativa
  dell'Istituto nonché gli obiettivi generali da perseguire
  nella logica di strategico decentramento e
  marcato radicamento
 
                               Pag. 4
 
  sul territorio.  L'Istituto opera attraveso uffici e
  sedi in Italia e all'estero, con l'intento di facilitare,
  anche sotto il profilo geografico e logistico, la messa a
  disposizione di servizi integrati a favore delle imprese, con
  riduzione allo stretto necessario di ogni formalità
  burocratica e con creazione di sportelli unici capaci di
  produrre offerte comprendenti anche "pacchetti" di natura
  finanziaria e assicurativa.
    La collocazione delle diverse sedi ICE in Italia e
  all'estero è parte integrante di un piano strategico che deve
  rispondere a criteri di utilità, funzionalità e massimo
  rendimento.  Gli stessi criteri sono previsti per la chiusura,
  apertura e ricollocazione delle sedi ICE sul territorio
  nazionale e straniero.  Inoltre, nel perseguimento di ovvie
  sinergie, l'Istituto si collega, anche a livello regionale,
  con i vari soggetti pubblici operanti nel campo del commercio
  estero e dell'internazionalizzazione dell'impresa, anche in
  ossequio al disposto dell'articolo 23, comma 2, legge 29
  dicembre 1993, n. 580.
    Sempre a livello regionale, è altresì contemplata la
  possibilità di raggruppamento dei soggetti pubblici mediante
  la partecipazione degli stessi a consorzi, enti e società
  comuni, nonché la predisposizione di attività concertate
  tramite la stipulazione di accordi di programma.  Lo stesso
  dicasi, con le varianti del caso, per quanto riguarda
  l'estero, dove il coordinamento dovrà essere realizzato con le
  camere di commercio italiane all'estero e, in ottica più
  generale, con le rappresentanze diplomatiche italiane.  In
  quest'ultimo caso, fatta salva la rispettiva autonomia
  gestionale ed organizzativa, è previsto il perseguimento di
  un'attività coordinata, intesa al conseguimento di sinergie
  attraverso il regolare scambio di informazioni e la
  preordinazione di una razionale divisione di compiti.
    Nel contesto di questa problematica, si prevede altresì, in
  attuazione del disposto dell'articolo 4, secondo comma del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, la creazione di comitati regionali di coordinamento per
  l'esportazione e l'internazionalizzazione dell'impresa.
    Questi comitati operano in forma semplificata per quanto
  concerne la messa in opera di un'azione combinata dei soggetti
  impegnati in programmi promozionali regionali da realizzarsi
  all'estero.  Tale risultato può essere conseguito tramite lo
  strumento della conferenza di servizi cui partecipano tutte le
  amministrazioni interessate esprimendo  in loco  il loro
  assenso.  Si evita in tal modo la laboriosa ricerca di
  molteplici approvazioni individuali, da ottenersi
  successivamente mediante il pellegrinaggio presso le sedi dei
  vari ministeri.
    Si dispone, da ultimo, che le sedi e gli sportelli
  all'estero abbiano natura di agenzia governativa e debbano,
  come tali, essere notificati all'autorità del Paese
  ospitante.
    A norma dell'articolo 7, il rapporto di lavoro è regolato
  da accordi aziendali di diritto privato, stipulati dal
  Presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali
  aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n.
  300.
    L'articolo 8 detta le norme finanziarie, contabili e di
  bilancio riguardanti l'Istituto.  Il finanziamento proviene
  principalmente dallo Stato, ma sono contemplati anche proventi
  per servizi speciali resi a favore delle imprese, associazioni
  o raggruppamenti individualmente considerati.  I bilanci
  dell'Istituto devono essere redatti in modo chiaro, corretto e
  veritiero al fine di agevolare il giudizio sulla gestione e
  sull'eventuale responsabilità dei soggetti preposti alla
  stessa, e sono soggetti a certificazione nei modi e nelle
  forme previste dalla normativa di riferimento in tema di
  gruppi, società ed impresa.  E' altresì previsto che l'Istituto
  goda di un regime di esenzione fiscale.
    L'articolo 9 dispone che il controllo sulla gestione
  finanziaria sia esercitato dalla Corte dei conti ai sensi
  dell'articolo 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259, mentre
  l'articolo 10 detta le disposizioni finali.
    Questi sono i punti principali di una riforma dell'ICE che
  costituisce, come già precisato, il cuore di una disciplina
  più ampia in tema di internazionalizzazione delle imprese.
 
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