| (Riforma dell'Istituto nazionale
per il commercio estero).
1. La presente legge ha per oggetto la riforma
dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di seguito
definito "Istituto", nel contesto di una riforma del comparto
del commercio estero e della promozione
dell'internazionalizzazione delle imprese, quali strumenti di
una moderna politica industriale e commerciale, anche a
seguito dell'adesione da parte dell'Italia, all'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC).
2. La riforma intende dar vita ad un sistema integrato di
rilancio e potenziamento dell'attività imprenditoriale nel
settore degli scambi con l'estero e
dell'internazionalizzazione delle imprese, di seguito definito
"Settore dell'internazionalizzazione" anche tramite il
coordinamento delle funzioni dei soggetti pubblici colà
operanti, delle modalità di intervento di ciascuno di essi, e
promuovendo i necessari mutamenti a livello organizzativo e
strutturale.
3. Obiettivo primario della riforma del Settore
dell'internazionalizzazione è quello di ottimizzare i servizi
pubblici, armonizzandoli con le esigenze delle imprese, in
particolare di quelle piccole e medie, anche a carattere
artigianale, nonché dei loro consorzi ed aggregazioni
associative e territoriali, di seguito collettivamente
definite "Imprese".
4. La promozione del commercio estero e della
internazionalizzazione delle imprese, costituiscono una
funzione pubblica, svolta dal Governo in collaborazione con le
regioni, con gli enti di settore e con gli organismi più
rappresentativi dei comparti produttivi.
| |