| (Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti
nel settore dell'internazionalizzazione).
1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi
deputati alla promozione e al sostegno del settore
dell'internazionalizzazione nonché di assicurare il più
stretto coordinamento tra di essi, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,
il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro del
commercio con l'estero, di seguito denominato "Ministro",
provvede:
a) alla costituzione di un apposito ufficio
nazionale incaricato dei rapporti con l'OMC;
b) alla costituzione ed alla definizione delle
funzioni consultive del Consiglio nazionale per
l'esportazione, presieduto dal Ministro per il commercio con
l'estero o da un Sottosegretario all'uopo delegato, del quale
fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali
competenti e delle regioni, delle organizzazioni
imprenditoriali industriali, agricole, commerciali, artigiane,
bancarie, assicurative, nonché dell'Unione tra le camere di
commercio, degli enti fieristici, delle organizzazioni
sindacali ed esperti del settore;
c) al riordino delle funzioni di controllo sui
prodotti ortofrutticoli, previste dal regolamento (CEE) n.
450/85 della Commissione, del 21 febbraio 1985, procedendo al
più ampio decentramento ed alla valorizzazione
dell'autocertificazione da parte dei produttori, al
riconoscimento e abilitazione alla certificazione di enti e
organismi interessati, all'adozione di un marchio di qualità
per la filiera delle produzioni certificate,
all'armonizzazione dei criteri applicativi delle
caratteristiche e norme di qualità.
| |