| (Natura giuridica, ordinamento e funzioni dell'Istituto
per il commercio estero).
1. L'Istituto ha il compito di promuovere, agevolare e
sviluppare l'esportazione e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, adottando criteri di efficienza ed
economicità, in esecuzione degli accordi di programma
triennali conclusi con il Ministro, di cui all'articolo 4.
2. L'Istituto ha natura di ente pubblico senza finalità di
lucro ed ha la propria sede legale in Roma.
3. L'attività dell'Istituto è caratterizzata da efficienza
operativa e modalità di gestione ispirate a modelli aziendali
e privatistici.
4. In coerenza con le disposizioni della presente legge, i
compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono
organicamente definiti e disciplinati dallo statuto (di
seguito denominato lo "Statuto"), che verrà predisposto dal
comitato direttivo ed approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Competono all'Istituto funzioni di incentivazione,
assistenza, consulenza, informazione e promozione nel settore
dell'internazionalizzazione, con particolare riferimento alla
formazione manageriale e professionale, alla diffusione
dell'immagine nazionale e del prodotto italiano nel mondo,
alla distribuzione all'estero di beni e servizi italiani,
nonché alla promozione di iniziative imprenditoriali e di
investimenti stranieri in Italia, anche mediante programmi di
formazione, addestramento e familiarizzazione del personale
estero con la realtà economica e giuridica del nostro Paese e
con la tradizione culturale dello stesso. Nei programmi di
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formazione e addestramento l'Istituto si avvale dell'apporto
di università e di altri istituti culturali e professionali
pubblici e privati.
6. E' compito dell'Istituto:
a) agevolare i processi di radicamento delle
Imprese sui mercati esteri attraverso la costituzione di reti
di penetrazione commerciale e l'insediamento di organizzazioni
produttive e distributive in loco, raccomandando alle
Imprese il mantenimento di adeguati livelli di scorte, nonché
la predisposizione di efficienti servizi di garanzia ed
assistenza dopo-vendita;
b) stimolare ipotesi di joint ventures ed
interscambio di natura industriale, commerciale e tecnologica
con imprese straniere;
c) approfondire la ricerca all'estero di fonti di
approvvigionamento di beni e servizi strategici per le
Imprese;
d) attuare una politica di promozione degli
investimenti stranieri e dell'insediamento di imprese estere
in Italia.
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