| (Rapporti tra Ministro ed Istituto. Programmazione e
accordo triennale di programma).
1. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro il
quale la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla
presente legge e dallo Statuto.
2. Ferma restando la vigilanza del Ministro, l'Istituto
gode della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa,
regolamentare, finanziaria, patrimoniale, contabile ed
operativa, ed i suoi atti, ad eccezione di quelli
espressamente indicati dalla presente legge, non sono soggetti
ad approvazione ministeriale.
3. Il potere di indirizzo politico e programmatico spetta
al Ministro, il quale indica gli obiettivi generali,
settoriali e di mercato, in un quadro di coerenza con la
politica economica perseguita dal Governo, tenendo nel debito
conto le autonomie
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regionali e le realtà decentrate che caratterizzano l'assetto
del Paese. Rientra tra questi obiettivi la riunione in un
unico contesto di tutti gli interventi, compresi quelli di
natura assicurativa e finanziaria, a sostegno del Settore
dell'internazionalizzazione, con lo scopo ultimo di ridurre al
minimo le incombenze burocratiche e le formalità
amministrative a carico delle Imprese, ponendo a disposizione
delle stesse, su base delocalizzata, sportelli unici, quali
fonti di offerta di servizi integrati sull'intero territorio
nazionale ed anche all'estero.
4. Tenuto conto degli obiettivi di indirizzo politico ed
economico stabiliti dal Ministro, l'Istituto, previa
consultazione con le categorie interessate, elabora ogni tre
anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un piano programmatico avente tra l'altro ad
oggetto:
a) il quadro degli obiettivi, con l'indicazione dei
mezzi, dei costi e dei tempi necessari al conseguimento degli
stessi;
b) le modalità organizzative più appropriate al
fine suddetto, con particolare riferimento alla collocazione,
soppressione ed eventuale spostamento o accorpamento di sedi
ed uffici in Italia ed all'estero;
c) il sistema di tariffazione;
d) la politica del personale;
e) il piano economico finanziario suddiviso per
annualità, con precisazione della ripartizione di massima, per
settori di attività, del contributo finanziario di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a).
5. Il piano programmatico forma oggetto di un accordo di
programma di durata triennale, da stipularsi tra il Ministro e
l'Istituto, nel quale risulta indicata, in particolare,
l'entità del contributo finanziario di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera b). In caso di ritardo nella
conclusione dell'accordo triennale di programma, il
funzionamento dell'Istituto viene garantito attraverso
l'esercizio provvisorio in base al bilancio relativo all'anno
precedente.
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6. Il potere di controllo sull'Istituto spetta al Ministro,
il quale lo esercita nelle seguenti forme:
a) al termine di ciascun anno verifica, riferendone
al Governo e al Parlamento, che l'Istituto abbia adempiuto
agli impegni assunti nell'accordo di programma, conseguendo
gli obiettivi colà previsti. La verifica si basa sulla
relazione dell'Istituto, preparata e trasmessa al Ministro
assieme al bilancio preventivo, a quello consuntivo e ad un
bilancio riclassificato, avente ad oggetto l'attività svolta
nell'esercizio scaduto e nell'intero triennio, alla data di
scadenza dello stesso. La relazione deve precisare lo stato di
attuazione dei programmi ed il rapporto tra i costi sostenuti
e i risultati conseguiti;
b) approva le delibere del consiglio direttivo
relative al bilancio preventivo e consuntivo e, qualora non
previste nel piano triennale, le delibere aventi ad oggetto
l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili,
partecipazioni in consorzi, società ed altri enti strumentali
all'attività dell'Istituto, come previsto dall'articolo 6,
comma 2, lettere b) e c). Fatta salva la facoltà
di richiedere chiarimenti per una sola volta, l'approvazione
del Ministro deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento
delle delibere o dei chiarimenti. Se entro tale termine non
sopravviene un motivato diniego le delibere si intendono
approvate.
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