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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34277
DDL2852-0006
Progetto di legge Camera n. 2852 - testo presentato - (DDL12-2852)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2852. TESTIPDL
...C2852.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2852 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Rapporti tra Ministro ed Istituto.  Programmazione e
               accordo triennale di programma).
    1.  L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro il
  quale la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla
  presente legge e dallo Statuto.
    2.  Ferma restando la vigilanza del Ministro, l'Istituto
  gode della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa,
  regolamentare, finanziaria, patrimoniale, contabile ed
  operativa, ed i suoi atti, ad eccezione di quelli
  espressamente indicati dalla presente legge, non sono soggetti
  ad approvazione ministeriale.
    3.  Il potere di indirizzo politico e programmatico spetta
  al Ministro, il quale indica gli obiettivi generali,
  settoriali e di mercato, in un quadro di coerenza con la
  politica economica perseguita dal Governo, tenendo nel debito
  conto le autonomie
 
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  regionali e le realtà decentrate che caratterizzano l'assetto
  del Paese.  Rientra tra questi obiettivi la riunione in un
  unico contesto di tutti gli interventi, compresi quelli di
  natura assicurativa e finanziaria, a sostegno del Settore
  dell'internazionalizzazione, con lo scopo ultimo di ridurre al
  minimo le incombenze burocratiche e le formalità
  amministrative a carico delle Imprese, ponendo a disposizione
  delle stesse, su base delocalizzata, sportelli unici, quali
  fonti di offerta di servizi integrati sull'intero territorio
  nazionale ed anche all'estero.
    4.  Tenuto conto degli obiettivi di indirizzo politico ed
  economico stabiliti dal Ministro, l'Istituto, previa
  consultazione con le categorie interessate, elabora ogni tre
  anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, un piano programmatico avente tra l'altro ad
  oggetto:
        a)  il quadro degli obiettivi, con l'indicazione dei
  mezzi, dei costi e dei tempi necessari al conseguimento degli
  stessi;
        b)  le modalità organizzative più appropriate al
  fine suddetto, con particolare riferimento alla collocazione,
  soppressione ed eventuale spostamento o accorpamento di sedi
  ed uffici in Italia ed all'estero;
        c)  il sistema di tariffazione;
        d)  la politica del personale;
        e)  il piano economico finanziario suddiviso per
  annualità, con precisazione della ripartizione di massima, per
  settori di attività, del contributo finanziario di cui
  all'articolo 8, comma 1, lettera  a).
    5.  Il piano programmatico forma oggetto di un accordo di
  programma di durata triennale, da stipularsi tra il Ministro e
  l'Istituto, nel quale risulta indicata, in particolare,
  l'entità del contributo finanziario di cui all'articolo 8,
  comma 1, lettera  b).  In caso di ritardo nella
  conclusione dell'accordo triennale di programma, il
  funzionamento dell'Istituto viene garantito attraverso
  l'esercizio provvisorio in base al bilancio relativo all'anno
  precedente.
 
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    6.  Il potere di controllo sull'Istituto spetta al Ministro,
  il quale lo esercita nelle seguenti forme:
        a)  al termine di ciascun anno verifica, riferendone
  al Governo e al Parlamento, che l'Istituto abbia adempiuto
  agli impegni assunti nell'accordo di programma, conseguendo
  gli obiettivi colà previsti.  La verifica si basa sulla
  relazione dell'Istituto, preparata e trasmessa al Ministro
  assieme al bilancio preventivo, a quello consuntivo e ad un
  bilancio riclassificato, avente ad oggetto l'attività svolta
  nell'esercizio scaduto e nell'intero triennio, alla data di
  scadenza dello stesso.  La relazione deve precisare lo stato di
  attuazione dei programmi ed il rapporto tra i costi sostenuti
  e i risultati conseguiti;
        b)  approva le delibere del consiglio direttivo
  relative al bilancio preventivo e consuntivo e, qualora non
  previste nel piano triennale, le delibere aventi ad oggetto
  l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili,
  partecipazioni in consorzi, società ed altri enti strumentali
  all'attività dell'Istituto, come previsto dall'articolo 6,
  comma 2, lettere  b)  e  c).  Fatta salva la facoltà
  di richiedere chiarimenti per una sola volta, l'approvazione
  del Ministro deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento
  delle delibere o dei chiarimenti.  Se entro tale termine non
  sopravviene un motivato diniego le delibere si intendono
  approvate.
 
DATA=950710 FASCID=DDL12-2852 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2852 TOTPAG=0019 TOTDOC=0012 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=022 PAGFIN=0010 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=285200 00 FASCIDC=12DDL2852 SORTNAV=0285200 000 00000 ZZDDLC2852 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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