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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34279
DDL2852-0008
Progetto di legge Camera n. 2852 - testo presentato - (DDL12-2852)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C2852. TESTIPDL
...C2852.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2852 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Struttura organizzativa dell'Istituto). 
    1.  L'Istituto opera attraverso sedi all'estero ed uffici
  decentrati in Italia, con l'intento di facilitare, anche sotto
  il profilo geografico e logistico, la messa a disposizione di
  servizi integrati a favore delle Imprese.
    2.  La presenza dell'Istituto, sia in Italia sia all'estero,
  deve rispondere ad una logica di strategico decentramento
  delle attività, di marcato radicamento sul territorio e di
  coordinamento dei diversi soggetti operanti nel settore, nel
  rispetto di
 
                              Pag. 13
 
  direttive aventi i seguenti obiettivi generali:
        a)  ottimizzazione del numero di sedi ed uffici, se
  del caso anche tramite soppressione o accorpamento degli
  stessi, secondo criteri da indicarsi nel piano programmatico
  triennale;
        b)  partecipazione ad accordi orientativi od
  operativi con soggetti pubblici, tra cui le regioni, le camere
  di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti
  fieristici, nonché di convenzioni particolari, anche in forma
  consortile, con soggetti pubblici, privati, o misti, già
  esistenti ovvero da costituirsi, per lo svolgimento di
  specifiche attività;
        c)  creazione di società, previa autorizzazione del
  Ministro, aventi finalità strumentali e complementari al
  conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, con
  soggetti pubblici, privati o misti, anche stranieri.  Nel caso
  di partecipazione a società comprendenti soci stranieri non
  appartenenti all'Unione europea, l'autorizzazione del Ministro
  è concessa di concerto con il Ministro dell'interno e con il
  Ministro degli affari esteri;
        d)  creazione presso l'Istituto o presso gli uffici
  decentrati dello stesso o, se del caso, presso i soggetti di
  cui alla lettera  b)  di sportelli, o centri, integrati e
  polifunzionali, atti a fornire un servizio globale di
  informazione e di sostegno al Settore
  dell'internazionalizzazione, comprendente, tra l'altro,
  l'offerta di servizi assicurativi e finanziari ritagliati a
  questo specifico scopo.  A questi centri competerà altresì di
  operare come soggetti intermediari per facilitare, anche
  mediante l'opportuna informazione, l'accesso delle Imprese ai
  fondi strutturali dell'Unione europea;
        e)  istituzione, in attuazione del disposto
  dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di Comitati regionali
  di coordinamento per l'esportazione e l'internazionalizzazione
  delle imprese, di seguito denominati "Comitati regionali".  I
 
                              Pag. 14
 
  Comitati regionali, da costituire entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati
  e presieduti dal Presidente della regione o dal suo assessore
  delegato.  Fanno parte del Comitato regionale sette
  rappresentanti indicati dalle organizzazioni regionali
  maggiormente rappresentative delle imprese, un rappresentante
  del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato
  e agricoltura della regione, nonché i rappresentanti designati
  rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
  dal Ministero del commercio con l'estero, dal Ministero degli
  affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, dal Ministero del tesoro e dall'Istituto.  Il
  Comitato regionale coordina, in coerenza con le direttive
  ministeriali e con il piano triennale dell'Istituto, i
  programmi promozionali regionali e le iniziative locali
  proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura e dai loro centri regionali; verifica gli
  obiettivi delle iniziative sui mercati esteri promosse a
  livello locale, integrando il piano di attività promozionali
  triennale dell'Istituto con le azioni di sostegno indirizzate
  alle specifiche e tipiche produzioni regionali; sollecita ed
  agevola la stipulazione di apposite convenzioni tra l'Istituto
  e gli enti interessati alla realizzazione di specifiche
  iniziative intese a valorizzare i distretti industriali ed i
  bacini produttivi di rilevanza regionale.  Qualora, nel corso
  dell'attività di coordinamento, l'esame dei progetti e delle
  iniziative sia previsto in uno specifico ordine del giorno che
  richiami l'impiego dello strumento della conferenza di
  servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
  241, e successive modificazioni, le deliberazioni del Comitato
  regionale, se ed in quanto concordate tra tutte le
  amministrazioni intervenute, saranno sostitutive dei nulla
  osta e del benestare attualmente necessari per le iniziative
  regionali da realizzarsi all'estero;
        f)  raggruppamento, sempre a livello regionale, dei
  soggetti pubblici operanti nel settore, mediante la
  partecipazione degli stessi a consorzi, enti o società comuni,
 
                              Pag. 15
 
  ovvero la predisposizione di attività concertate tramite la
  stipulazione di accordi di programma.
    3.  Funzione principale della presenza all'estero
  dell'Istituto è la promozione, assistenza e raccolta di
  informazioni a favore delle imprese italiane.  Tale presenza
  dovrà razionalizzarsi e potenziarsi nel rispetto dei seguenti
  princìpi:
        a)  creazione, dove il mercato esistente o
  potenziale lo richieda, di nuove sedi od uffici e soppressione
  od accorpamento di quelli reputati non più strategici, in
  esecuzione di un disegno preordinato e contemplato nel piano
  programmatico triennale;
        b)  realizzazione di un coordinamento con le camere
  di commercio, italiane all'estero da potenziarsi, laddove le
  stesse ricevano un contributo di natura pubblica, mediante la
  presenza di una persona designata dall'Istituto nell'organico
  direttivo delle stesse;
        c)  raggruppamento delle sedi e degli uffici
  dell'Istituto, in un funzionale contesto logistico, assieme
  alle altre istituzioni pubbliche italiane collocate
  all'estero, privilegiando, laddove possibile, le sedi indicate
  o messe a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche
  italiane;
        d)  perseguimento, pur nella salvaguardia della
  rispettiva autonomia gestionale ed organizzativa, di
  un'attività coordinata intesa al conseguimento di sinergie
  attraverso il regolare scambio di informazioni e la
  preordinazione di una razionale divisione di compiti;
        e)  utilizzazione, anche in via sperimentale e con
  oculata strategia, di strutture aventi carattere di
  reversibile flessibilità, quali sportelli, recapiti e
  corrispondenti operanti all'estero;
        f)  prestazione, anche tramite società separate
  costituite a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera  c),
  di servizi speciali a favore di utenti pubblici e privati, con
  facoltà di applicare tariffe, fissate a norma dell'articolo 4,
  comma 4, lettera  c),  atte a
 
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  generare proventi come previsto dall'articolo 8, comma 1,
  lettera  b).
    4.  Le sedi, gli uffici e gli sportelli all'estero
  dell'Istituto sono uffici di rappresentanza, hanno natura di
  agenzia governativa e come tali devono essere notificati alle
  autorità del Paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche
  italiane.
 
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