| (Struttura organizzativa dell'Istituto).
1. L'Istituto opera attraverso sedi all'estero ed uffici
decentrati in Italia, con l'intento di facilitare, anche sotto
il profilo geografico e logistico, la messa a disposizione di
servizi integrati a favore delle Imprese.
2. La presenza dell'Istituto, sia in Italia sia all'estero,
deve rispondere ad una logica di strategico decentramento
delle attività, di marcato radicamento sul territorio e di
coordinamento dei diversi soggetti operanti nel settore, nel
rispetto di
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direttive aventi i seguenti obiettivi generali:
a) ottimizzazione del numero di sedi ed uffici, se
del caso anche tramite soppressione o accorpamento degli
stessi, secondo criteri da indicarsi nel piano programmatico
triennale;
b) partecipazione ad accordi orientativi od
operativi con soggetti pubblici, tra cui le regioni, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti
fieristici, nonché di convenzioni particolari, anche in forma
consortile, con soggetti pubblici, privati, o misti, già
esistenti ovvero da costituirsi, per lo svolgimento di
specifiche attività;
c) creazione di società, previa autorizzazione del
Ministro, aventi finalità strumentali e complementari al
conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, con
soggetti pubblici, privati o misti, anche stranieri. Nel caso
di partecipazione a società comprendenti soci stranieri non
appartenenti all'Unione europea, l'autorizzazione del Ministro
è concessa di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro degli affari esteri;
d) creazione presso l'Istituto o presso gli uffici
decentrati dello stesso o, se del caso, presso i soggetti di
cui alla lettera b) di sportelli, o centri, integrati e
polifunzionali, atti a fornire un servizio globale di
informazione e di sostegno al Settore
dell'internazionalizzazione, comprendente, tra l'altro,
l'offerta di servizi assicurativi e finanziari ritagliati a
questo specifico scopo. A questi centri competerà altresì di
operare come soggetti intermediari per facilitare, anche
mediante l'opportuna informazione, l'accesso delle Imprese ai
fondi strutturali dell'Unione europea;
e) istituzione, in attuazione del disposto
dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di Comitati regionali
di coordinamento per l'esportazione e l'internazionalizzazione
delle imprese, di seguito denominati "Comitati regionali". I
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Comitati regionali, da costituire entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati
e presieduti dal Presidente della regione o dal suo assessore
delegato. Fanno parte del Comitato regionale sette
rappresentanti indicati dalle organizzazioni regionali
maggiormente rappresentative delle imprese, un rappresentante
del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della regione, nonché i rappresentanti designati
rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
dal Ministero del commercio con l'estero, dal Ministero degli
affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal Ministero del tesoro e dall'Istituto. Il
Comitato regionale coordina, in coerenza con le direttive
ministeriali e con il piano triennale dell'Istituto, i
programmi promozionali regionali e le iniziative locali
proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dai loro centri regionali; verifica gli
obiettivi delle iniziative sui mercati esteri promosse a
livello locale, integrando il piano di attività promozionali
triennale dell'Istituto con le azioni di sostegno indirizzate
alle specifiche e tipiche produzioni regionali; sollecita ed
agevola la stipulazione di apposite convenzioni tra l'Istituto
e gli enti interessati alla realizzazione di specifiche
iniziative intese a valorizzare i distretti industriali ed i
bacini produttivi di rilevanza regionale. Qualora, nel corso
dell'attività di coordinamento, l'esame dei progetti e delle
iniziative sia previsto in uno specifico ordine del giorno che
richiami l'impiego dello strumento della conferenza di
servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, le deliberazioni del Comitato
regionale, se ed in quanto concordate tra tutte le
amministrazioni intervenute, saranno sostitutive dei nulla
osta e del benestare attualmente necessari per le iniziative
regionali da realizzarsi all'estero;
f) raggruppamento, sempre a livello regionale, dei
soggetti pubblici operanti nel settore, mediante la
partecipazione degli stessi a consorzi, enti o società comuni,
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ovvero la predisposizione di attività concertate tramite la
stipulazione di accordi di programma.
3. Funzione principale della presenza all'estero
dell'Istituto è la promozione, assistenza e raccolta di
informazioni a favore delle imprese italiane. Tale presenza
dovrà razionalizzarsi e potenziarsi nel rispetto dei seguenti
princìpi:
a) creazione, dove il mercato esistente o
potenziale lo richieda, di nuove sedi od uffici e soppressione
od accorpamento di quelli reputati non più strategici, in
esecuzione di un disegno preordinato e contemplato nel piano
programmatico triennale;
b) realizzazione di un coordinamento con le camere
di commercio, italiane all'estero da potenziarsi, laddove le
stesse ricevano un contributo di natura pubblica, mediante la
presenza di una persona designata dall'Istituto nell'organico
direttivo delle stesse;
c) raggruppamento delle sedi e degli uffici
dell'Istituto, in un funzionale contesto logistico, assieme
alle altre istituzioni pubbliche italiane collocate
all'estero, privilegiando, laddove possibile, le sedi indicate
o messe a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche
italiane;
d) perseguimento, pur nella salvaguardia della
rispettiva autonomia gestionale ed organizzativa, di
un'attività coordinata intesa al conseguimento di sinergie
attraverso il regolare scambio di informazioni e la
preordinazione di una razionale divisione di compiti;
e) utilizzazione, anche in via sperimentale e con
oculata strategia, di strutture aventi carattere di
reversibile flessibilità, quali sportelli, recapiti e
corrispondenti operanti all'estero;
f) prestazione, anche tramite società separate
costituite a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c),
di servizi speciali a favore di utenti pubblici e privati, con
facoltà di applicare tariffe, fissate a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), atte a
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generare proventi come previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera b).
4. Le sedi, gli uffici e gli sportelli all'estero
dell'Istituto sono uffici di rappresentanza, hanno natura di
agenzia governativa e come tali devono essere notificati alle
autorità del Paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche
italiane.
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