| (Costituzione della società).
1. L'atto costitutivo delle società di ingegneria deve
specificatamente indicare a pena di nullità:
a) la ragione sociale seguita dalla dicitura
"società di ingegneria";
b) la percentuale di capitale da versare e la
corrispondente quota azionaria che dovrà essere detenuta per
tutta la durata della società da ingegneri ed altri
professionisti iscritti ai rispettivi albi ed elenchi
professionali. Tale quota non può essere inferiore al 70 per
cento del capitale per l'insieme dei soci professionisti ed al
51 per cento per i soli soci ingegneri e architetti
professionisti;
c) la composizione degli organi sociali e
l'individuazione della rappresentanza legale e del direttore
tecnico;
d) l'organigramma della società per le funzioni
professionali tecniche e la precisazione delle specifiche
competenze e dei rispettivi limiti di responsabilità dei
componenti il ruolo professionale, come stabilito dal
regolamento di attuazione;
e) l'oggetto dell'attività sociale, in riferimento
alle prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1.
2. I soci professionisti debbono detenere il controllo
della direzione gestionale della società e la maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione, quando quest'ultimo è
previsto.
3. Il direttore tecnico deve essere un ingegnere iscritto
nell'albo professionale, e fa parte di diritto del consiglio
di amministrazione quando quest'ultimo è previsto.
4. L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere
depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice
civile per la forma societaria prescelta.
5. Entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al
consiglio dell'ordine, come previsto dall'articolo 10, gli
amministratori provvedono a depositare copia
Pag. 10
dell'atto costitutivo e dello statuto sociale presso la
stessa autorità. La società può iniziare la propria attività
solo in seguito a tali adempimenti, e comunque dopo
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 17.
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