Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3428
DDL0224-0017
Progetto di legge Camera n. 224 - testo presentato - (DDL12-224)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C224. TESTIPDL
...C224.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME GENERALI
Pag. 9 Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC224 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Costituzione della società).
    1.  L'atto costitutivo delle società di ingegneria deve
  specificatamente indicare a pena di nullità:
        a)  la ragione sociale seguita dalla dicitura
  "società di ingegneria";
        b)  la percentuale di capitale da versare e la
  corrispondente quota azionaria che dovrà essere detenuta per
  tutta la durata della società da ingegneri ed altri
  professionisti iscritti ai rispettivi albi ed elenchi
  professionali.  Tale quota non può essere inferiore al 70 per
  cento del capitale per l'insieme dei soci professionisti ed al
  51 per cento per i soli soci ingegneri e architetti
  professionisti;
        c)  la composizione degli organi sociali e
  l'individuazione della rappresentanza legale e del direttore
  tecnico;
        d)  l'organigramma della società per le funzioni
  professionali tecniche e la precisazione delle specifiche
  competenze e dei rispettivi limiti di responsabilità dei
  componenti il ruolo professionale, come stabilito dal
  regolamento di attuazione;
        e)  l'oggetto dell'attività sociale, in riferimento
  alle prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1.
    2.  I soci professionisti debbono detenere il controllo
  della direzione gestionale della società e la maggioranza dei
  membri del consiglio di amministrazione, quando quest'ultimo è
  previsto.
    3.  Il direttore tecnico deve essere un ingegnere iscritto
  nell'albo professionale, e fa parte di diritto del consiglio
  di amministrazione quando quest'ultimo è previsto.
    4.  L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere
  depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice
  civile per la forma societaria prescelta.
    5.  Entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al
  consiglio dell'ordine, come previsto dall'articolo 10, gli
  amministratori provvedono a depositare copia
 
                              Pag. 10
 
  dell'atto costitutivo e dello statuto sociale presso la
  stessa autorità.  La società può iniziare la propria attività
  solo in seguito a tali adempimenti, e comunque dopo
  l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 17.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-224 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0224 TOTPAG=0012 TOTDOC=0023 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=022400 00 FASCIDC=12DDL0224 SORTNAV=0022400 000 00000 ZZDDLC224 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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