| (Norme finanziarie, contabili e di bilancio).
1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:
a) un contributo annuale fisso, a carico dello
Stato, a valere sullo stato di previsione della spesa del
Ministero per il commercio con l'estero, per spese di
funzionamento dell'Istituto;
b) un contributo statale annuale per l'attività
promozionale, commisurato a quanto previsto nel piano
economico-finanziario oggetto dell'accordo di programma di cui
all'articolo 4, comma 5. I fondi così destinati non utilizzati
nell'anno di riferimento potranno essere impiegati, per la
stessa finalità promozionale, anche negli anni successivi;
c) i proventi ricevuti dall'Istituto quali
corrispettivi per i servizi speciali prestati agli utenti,
siano essi pubblici o privati, ovvero derivanti dalle
convenzioni stipulate dall'Istituto ai sensi della presente
legge;
d) gli utili delle società e consorzi costituiti a
norma dell'articolo 6, comma 2, lettere c) e
f);
e) ogni altro provento di natura patrimoniale o di
esercizio, anche derivante da progetti speciali.
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2. La gestione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'Istituto, improntata alla più ampia autonomia, si svolge
nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia
di impresa, nei limiti di compatibilità delle stesse con la
natura e le funzioni dell'Istituto.
3. I bilanci dell'Istituto devono essere redatti in modo
chiaro, corretto e veritiero al fine di agevolare il giudizio
sulla gestione e sulle eventuali responsabilità dei soggetti
preposti alla stessa. I bilanci sono soggetti a certificazione
nei modi e nelle forme previste dalla normativa di riferimento
in tema di gruppi di società e di imprese.
4. L'attività posta in essere dall'Istituto non ha natura
di attività commerciale. Essa non è soggetta ad IVA né ad
imposte sul reddito o patrimoniali di qualsivoglia natura.
Questo regime di esenzione decorrerà dall'entrata in vigore
della presente legge, ma non si darà corso ad alcun recupero o
rimborso in rapporto a quanto già maturato a carico
dell'Istituto a titolo di imposte antecedentemente dovute.
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