| (Disposizioni finali).
1. Sono abrogati la legge 18 marzo 1989, n. 106, e il
decreto-legge 29 agosto 1994, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello
Statuto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge,
cessa di avere efficacia il regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.
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3. La legge 16 marzo 1976, n. 71, continua ad applicarsi
sino all'esaurimento dei programmi finanziari a valere sugli
stati di previsione della spesa per gli anni sino al 1995
compreso.
4. L'Ufficio commissariale di cui al decreto-legge 23
agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 1994, n. 600, resta in carica fino alla
nomina degli organi previsti dall'articolo 5 della presente
legge.
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