Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34298
DDL2855-0002
Progetto di legge Camera n. 2855 - testo presentato - (DDL12-2855)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2855. TESTIPDL
...C2855.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2855 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Negli ultimi anni numerosi
  provvedimenti legislativi, fino al recente testo unico in
  materia bancaria e creditizia del settembre 1993, hanno
  interessato il mercato finanziario, sottoponendo ad una
  disciplina differenziata ma tendenzialmente omnicomprensiva
  tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili nelle
  sole banche in ragione del processo di trasformazione
  normativo ed istituzionale originato dalla Comunità
  europea.
    Ai margini di questi interventi legislativi sono tuttavia
  rimasti le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva
  fidi (confidi), che non hanno fin qui formato oggetto di alcun
  provvedimento specifico.
    L'applicazione ad essi di discipline più ampie, che non
  tenevano conto delle loro caratteristiche peculiari (quali
  quella contenuta nella parte dedicata agli intermediari
  della cosiddetta legge antiriciclaggio, o quella,
  d'origine comunitaria, sui bilanci degli enti finanziari non
  bancari), ha d'altro canto suscitato seri dubbi interpretativi
  e, nel caso della legge antiriciclaggio, anche fondate
  preoccupazioni per l'oggettiva impossibilità per molti confidi
  di adeguarsi ad una parte delle nuove regole, con il
  conseguente rischio di una grave contrazione del fenomeno.
    Evitato infine tale rischio delle disposizioni ora accolte
  nell'articolo 155, comma 4, del citato testo unico approvato
  con il decreto legislativo n. 385 del 1993, che impone ai
  confidi la sola iscrizione in un'apposita sezione del registro
  degli intermediari finanziari sollevandoli dal rispetto delle
  altre regole vigenti per questi ultimi (salvo che in tema di
  bilancio), si avverte nondimeno l'esigenza di uno specifico
  intervento legislativo nel campo dei confidi;
 
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  ciò, sia in considerazione dell'attuale stato di evoluzione
  del fenomeno della garanzia collettiva in Italia - i cui
  limiti sono stati indirettamente sottolineati dalla rammentata
  legislazione sugli intermediari finanziari - sia in ragione
  dell'inevitabile confronto con le esperienze presenti nei
  principali Paesi dell'Unione europea.
    Nella Comunità il fenomeno della garanzia collettiva è
  presente in nove Stati membri: oltre che in Italia, Belgio,
  Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Austria e,
  di recente, anche in Portogallo.
    Si tratta di un fenomeno al quale le istituzioni
  comunitarie hanno dedicato, soprattutto negli ultimi tempi,
  una certa attenzione.  In particolare, la Commissione ne ha
  fatto oggetto di una specifica comunicazione il 5 settembre
  1991.
    La realtà dei confidi italiani, per quanto non esattamente
  fotografabile in assenza, almeno in alcuni settori, di dati
  statistici completi, è caratterizzata da un elevato numero di
  organismi di garanzia (risultano attualmente iscritti nella
  sezione loro riservata dell'elenco degli intermediari
  finanziari circa 760 confidi).  I crediti in essere da essi
  garantiti ammontano ad oltre 10 mila miliardi (nel solo
  settore industriale, nel quale si procede a una rilevazione
  sistematica dell'attività dei confidi, i crediti garantiti in
  essere al 31 dicembre 1993 ammontavano a 4.100 miliardi, di
  cui 700 a medio termine).
    I confidi costituiscono, pertanto, uno strumento
  determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e
  medie imprese; uno strumento che opera in pratica in tutti i
  settori economici: l'artigianato, l'industria, il commercio e,
  in misura meno rilevante, l'agricoltura.
    L'attività a favore delle imprese minori è costituita in
  particolare dalla prestazione di garanzie a carattere
  mutualistico, con natura prevalentemente reale (pegno), alla
  cui formazione concorrono tutti gli imprenditori aderenti ai
  confidi, nonché spesso enti sostenitori esterni, pubblici e
  privati.
    Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il
  confidi accresce le possibilità di credito delle imprese
  minori associate ed aumenta la loro forza contrattuale
  consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del
  mercato del credito.  Inoltre, si dimostra fattore di presa di
  coscienza per tanti piccoli imprenditori dei problemi di
  gestione finanziaria e di crescita della relativa funzione
  aziendale.
    Allo stesso tempo, i confidi si sono rivelati capaci di
  operare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una
  capacità di valutazione ravvicinata ed informata della
  situazione di ogni singola impresa: ciò è attestato, ad
  esempio, da un'incidenza delle insolvenze dei crediti in
  essere garantiti sensibilmente inferiore alla media nazionale
  (la già citata rilevazione evidenzia un rapporto tra
  insolvenze e crediti in essere garantiti dai confidi
  industriali al 31 dicembre 1993 pari a 4,8 per cento, rispetto
  ad una media nazionale, nello stesso periodo, dell'8,4 per
  cento).
    Il fenomeno della garanzia mutualistica, che ha preso avvio
  agli inizi degli anni '60, sembra tuttavia giunto ad una fase
  certamente significativa e importante, ma non priva di
  elementi di possibile involuzione o almeno di stasi.
    L'alto numero dei confidi, espressione di capillare
  radicamento sul territorio e di contatto ravvicinato con
  imprese e banche, si riflette tuttavia sulla loro struttura
  dimensionale e patrimoniale, in genere non paragonabile - per
  difetto - con quella né degli altri intermediari finanziari né
  degli stessi enti di mutua garanzia operanti in altri Paesi
  europei.  In sostanza, il fenomeno spontaneamente presentatosi,
  altrettanto autonomamente si è evoluto, riflettendo le
  distanze riscontrabili nello sviluppo economico del Paese,
  senza che uno  standard  operativo e strutturale sia stato
  fino ad oggi imposto dalla legislazione e dalle autorità
  creditizie.
    L'insufficienza strutturale e patrimoniale e l'assenza di
  controlli pubblici non sembrano aver inciso in misura evidente
  sulla capacità operativa dei confidi, né sulla rischiosità
  degli interventi in garanzia; il che si deve soprattutto al
  fatto che l'attività del confidi è correlata a fondi monetari
  oppignorati in favore delle banche
 
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  eroganti (cosiddetti fondi rischi).  L'ammontare
  complessivo del credito concedibile è infatti in stretto
  rapporto con l'ammontare di tali fondi.
    L'utilizzazione di garanzie reali, di per sé "rigide" e
  scarsamente evolute sotto il profilo economico, costituisce
  tuttavia un limite alla ulteriore crescita del fenomeno.
  Limite che si avverte oggi con particolare intensità anche per
  via dei rilevanti cambiamenti dello scenario
  economico-finanziario nazionale e internazionale, e delle
  esigenze di mutazione e più razionale soddisfacimento dei
  bisogni delle piccole e medie imprese.
    Nei rammentati Paesi europei si è, non a caso, arrivati
  alla configurazione degli enti di garanzia mutualistica come
  veri e propri organismi finanziari di tipo bancario,
  sottoposti a regole patrimoniali e a vigilanza operativa da
  parte dell'autorità monetaria ed operanti essenzialmente
  attraverso garanzie di tipo personale (fideiussioni, avalli,
  eccetera).  Un'evoluzione che ha peraltro causato, nel Paese
  che vanta una tradizione del settore più simile alla nostra
  (la Francia), anche l'insorgere di una fase di crisi dalla
  quale si è usciti attraverso un processo di concentrazione e
  razionalizzazione del fenomeno, con difficoltà operative in
  parte tuttora irrisolte.
    Queste stesse esperienze straniere, e così il rammentato
  impatto negativo che, come si è in precedenza sottolineato,
  hanno rischiato di avere da noi i più recenti interventi
  legislativi sul mercato finanziario, consigliano pertanto di
  evitare l'imposizione di regole e modelli che avrebbero
  presumibilmente l'effetto di ridimensionare contro ogni logica
  il fenomeno, senza introdurre realtà nuove e migliori, a tutto
  danno delle imprese minori.
    L'intervento del legislatore sembra piuttosto dover tendere
  a dare certezza di contenuti e di regole ai confidi esistenti,
  nel rispetto della loro attuale configurazione, favorendo al
  tempo stesso la volontaria trasformazione di quelli tra essi
  effettivamente in grado di evolversi in veri e propri enti
  finanziari.  Enti non necessariamente legati alle sole garanzie
  reali, adeguatamente capitalizzati e sottoposti a  ratios
  di solvibilità il cui rispetto venga controllato dall'autorità
  creditizia; ma al tempo stesso, in ragione di ciò,
  riconosciuti come soggetti che rilasciano garanzie che
  consentono una ponderazione dei crediti da essi garantiti al
  fine del calcolo del coefficiente di solvibilità in
  percentuale analoga a quella dei prestiti interbancari.
    Queste premesse sono alla base del presente progetto di
  legge, che intende promuovere sia il riordino che l'evoluzione
  dei confidi attraverso una strutturazione del fenomeno su due
  livelli: il primo, rappresentato dagli attuali confidi, al
  quale si offre una normativa di riferimento per essi
  specificamente dettata ed attestata a un livello d'intervento
  da tutti affrontabile, ma comunque significativo; il secondo,
  costituito invece da enti di mutua garanzia nuovi per
  concezione e disciplina, chiamati ad inserirsi sul mercato
  finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri
  soggetti che già a pieno titolo vi operano.
                           *  *  *
    Il progetto è suddiviso in tre capi, il primo - costituito
  da otto articoli - contenente disposizioni applicabili sia ai
  confidi di primo livello sia, ove non derogate dalle
  disposizioni del capo II (vedi l'articolo 13), a quelli di
  intermediazione creditizia; il secondo (articoli da 9 a 13)
  dedicato solo a questi ultimi; il terzo (articoli da 14 a 18)
  contenente le norme finali e transitorie.
    L'articolo 1 contiene anzitutto la definizione dei confidi,
  sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
    I confidi - che perseguono in ogni caso una mutualità tra
  imprenditori sostanzialmente di natura consortile - devono
  essere costituiti come cooperative (nel solco della lunga
  tradizione cooperativista di molti confidi, specie artigiani)
  o consorzi (con attività esterna) che possono anche rivestire
  la forma societaria (società consortili).  L'elencazione ha
  carattere tassativo, ed esclude in particolare da un lato le
  società lucrative, dall'altro le associazioni, le une e le
  altre in quanto figure associative che perseguono finalità non
  compatibili con il fenomeno della garanzia collettiva.
 
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    L'attività esercitata dai confidi così costituiti è quella
  di "prestazione di garanzie collettive per favorire la
  concessione di credito alle piccole e medie imprese
  consorziate o socie".  Per i confidi sopra indicati come di
  primo livello resta pertanto preclusa ogni attività con terzi
  non consorziati, coerentemente con quanto disposto in via
  generale per i consorzi dall'articolo 2602 del codice
  civile.
    Il comma 2 riserva tale attività - che, viene precisato, ha
  carattere imprenditoriale - ai confidi, i quali possono
  affiancare all'attività di garanzia le prestazioni alle
  imprese consorziate o socie dei servizi finanziari "comunque
  connessi o complementari" all'attività principale.  La formula
  utilizzata non consente un'interpretazione restrittiva dei
  servizi considerabili connessi o complementari alla garanzia,
  da individuare nel modo più lato purché questa resti
  l'attività principale dei confidi.
    L'articolo 2 dispone che i confidi - tranne quelli
  costituiti anche o esclusivamente da altri confidi - siano
  costituiti da piccole e medie imprese - industriali,
  commerciali, turistiche e di servizi - da imprese artigiane e
  agricole.  E' indubbia la possibilità di confidi
  plurisettoriali.
    Per essere considerate piccole e medie e poter partecipare
  ai confidi, le imprese industriali, commerciali e di servizi,
  comprese quelle turistiche, devono soddisfare i requisiti
  indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
  Stato a tali imprese.  Attualmente il decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1^ giugno
  1993 così individua tali requisiti: un massimo di 250
  dipendenti per le imprese industriali e di 95 per quelle
  commerciali e di servizi; un fatturato annuo non superiore a
  20 milioni di ecu per le imprese industriali, e a 7,5 milioni
  di ecu per le altre; un totale di stato patrimoniale non
  superiore a 10 milioni di ecu per le imprese industriali, e a
  3,75 milioni di ecu per le imprese commerciali e di servizi.
  Tutte le imprese non devono inoltre far capo per non più di un
  quarto ad una o più imprese che non rispettino tali requisiti,
  ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle
  società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun
  controllo, degli investitori istituzionali.
    E' noto peraltro il rigore dei requisiti, pur alternativi,
  relativi al totale di stato patrimoniale e all'ammontare
  complessivo del fatturato, anche in rapporto allo stesso
  requisito dimensionale dei dipendenti.  Ed altrettanto note
  sono le difficoltà che si incontrano nel verificare l'assenza
  di partecipazioni superiori al quarto da parte delle imprese
  maggiori.
    In ragione di ciò, e considerato che non sembra possibile
  porre sullo stesso piano degli aiuti diretti alle imprese
  quello (del resto, assai limitato) ipotizzato a favore dei
  confidi, che sono forme di collaborazione
  inter-imprenditoriale il cui sostegno è alternativo e
  diversamente motivato rispetto agli aiuti diretti, si è
  ammessa la partecipazione anche di imprese rientranti nei
  limiti dimensionali determinati dalla Comunità ai fini degli
  interventi agevolati della BEI per le piccole e medie imprese,
  purché queste imprese rappresentino un'assoluta minoranza dei
  consorziati (massimo un sesto).  Com'è noto, attualmente i
  limiti dimensionali in questione sono i seguenti:  a)
  numero complessivo di dipendenti inferiore o uguale alle
  500 unità;  b)  valore degli immobilizzi netti iscritti a
  bilancio minore o uguale a 75 milioni di ecu;  c)
  partecipazione non superiore a un terzo da parte di
  un'impresa o gruppo di imprese che ecceda questi limiti.
    L'ultimo comma dell'articolo 2 concerne i cosiddetti enti
  sostenitori, enti pubblici (regioni, camere di commercio,
  eccetera) e privati (associazioni imprenditoriali, banche ed
  altre imprese, eccetera) che intendono sostenere l'attività
  dei confidi attraverso contribuzioni e garanzie non
  finalizzate a singole operazioni.
    Pur riconoscendo l'importanza di tale figura,
  caratterizzata dalla rinuncia ad ogni fruizione dell'attività
  sociale, si è preferito - in considerazione sia del fatto che
  il consorzio è un contratto tra imprenditori, sia e
  soprattutto della necessaria autonomia imprenditoriale dei
  confidi - escludere una loro partecipazione diretta in qualità
  di socio o consorziato, innovando
 
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  così rispetto a precedenti disposizioni legislative in
  materia (v. ad esempio il secondo comma dell'articolo 19 della
  legge n. 675 del 1977).  Data la portata innovativa della
  disposizione, si sono salvaguardate le partecipazioni in atto
  (articolo 16, comma 2).
    E' invece lasciato all'autonomia contrattuale dei confidi
  prevedere l'eventuale partecipazione dei rappresentanti di
  tali enti al consiglio direttivo, al comitato tecnico, al
  collegio sindacale o ad altri eventuali organi elettivi dei
  confidi, purché la nomina della maggioranza dei componenti di
  ciascun organo competa comunque all'assemblea dei soci o dei
  consorziati, così da garantire la permanenza del potere
  decisionale in capo alle imprese partecipanti.
    L'articolo 3 detta le regole patrimoniali applicabili ai
  confidi, sulla base dei dati che attualmente li
  contraddistinguono ma cercando di delineare contenuti, pur
  minimali, comunque capaci di conferire una maggiore stabilità
  al fenomeno.
    Tutti i confidi devono rispettare tre diversi requisiti:
  a)  essere dotati di un fondo consortile (i consorzi) o
  di un capitale sociale (cooperative e società consortili) non
  inferiore a venti milioni di lire, fermi i limiti più elevati
  di capitale previsti per le spa e le sapa (ed eventualmente in
  futuro, per le srl);  b)  prevedere una quota di
  partecipazione dei soci o consorziati non inferiore a cento
  mila lire (e che, a garanzia della democraticità interna dei
  confidi, non superi il 20 per cento del fondo consortile o
  capitale sociale);  c)  possedere un patrimonio netto,
  comprensivo dei fondi rischi indisponibili, pari almeno a 200
  milioni di lire.
    Quest'ultimo requisito tiene conto del valore preminente
  rispetto allo stesso fondo consortile o capitale sociale che
  assumono i fondi rischi nella patrimonializzazione dei
  confidi.  Oltre ai fondi rischi ricompresi tra le riserve si
  tiene conto anche dei fondi rischi costituiti mediante
  accantonamenti di conto economico (si tratta delle voci n. 90
  e n. 100 dello schema di bilancio per gli enti finanziari
  predisposto dalla Banca d'Italia con provvedimento 31 luglio
  1992, nonché della voce n. 81 dello schema di stato
  patrimoniale messo a punto con specifico riguardo ai confidi
  dalle principali associazioni di categoria secondo criteri
  portati a conoscenza delle autorità creditizie).
    I commi 4 e 5 dell'articolo 3 dettano una disciplina volta
  a garantire l'effettività dell'ammontare minimo del fondo
  consortile o capitale sociale e di quello del patrimonio
  netto, ricalcando con i necessari adattamenti (dovuti
  principalmente alla variabilità del fondo o del capitale ed,
  ovviamente, del patrimonio netto complessivo) la disciplina
  degli articoli 2446 e 2447 del codice civile in tema di
  riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni,
  che resta interamente applicabile per i confidi costituiti
  sotto forma di società consortili di capitali.
    L'articolo 4 è principalmente volto a salvaguardare
  l'assenza di lucro diretto nei confidi, vietando la
  distribuzione degli avanzi di ogni genere, sotto qualsiasi
  forma ed in qualsiasi occasione alle imprese consorziate o
  socie.  Il divieto colpisce dunque non solo gli utili, che
  possono del resto essere prodotti solo dai confidi di
  intermediazione creditizia essendo per gli altri preclusa ogni
  attività con i terzi, ma anche i meri rimborsi di somme
  versate a qualsiasi titolo dai consorziati, soci o
  sostenitori.
    L'articolo 5 prevede alcune modifiche legislative
  necessarie od opportune alla luce delle previsioni del
  presente progetto.
    Nel comma 1 si propone la modifica del primo comma
  dell'articolo 2615- bis  del codice civile concernente la
  situazione patrimoniale dei consorzi.  Si intende in
  particolare modificare il termine di presentazione del
  bilancio, attualmente fissato in due mesi dalla chiusura
  dell'esercizio, che viene portato a quattro mesi analogamente
  a quanto previsto per le società, considerata l'ormai analoga
  complessità del bilancio, al quale si applicano - attraverso
  il rinvio alle disposizioni sul bilancio delle spa - le
  disposizioni derivanti dal recepimento della quarta direttiva
  CE sui conti annuali (salva l'applicazione, come nel caso dei
  confidi, di regole altrettanto complesse dettate in via
  specifica in considerazione
 
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  dell'attività svolta).  Con l'occasione, si conferma con
  norma espressa che il bilancio deve essere approvato
  dall'assemblea dei consorziati - a tutela di questi e dei
  terzi - e si disciplina con più precisione la sua
  pubblicazione.
    La portata generale e non limitata ai soli confidi delle
  problematiche che le disposizioni in questione intendono
  contribuire a risolvere giustifica un intervento di riforma
  del codice civile, del resto assai circoscritto.
    Nel comma 2 viene modificato il citato articolo 155, comma
  4, del testo unico in materia bancaria e creditizia, da un
  canto per renderlo applicabile ai confidi rispondenti ai
  requisiti indicati nel presente progetto (il testo attualmente
  in vigore individua i confidi attraverso il riferimento alla
  legge n. 317 del 1991), dall'altro per escludere la sua
  applicazione ai confidi di intermediazione creditizia, che
  come si è detto devono sottostare alla più severa disciplina
  degli intermediari finanziari.
    Nel comma 3, infine, si prevede l'abrogazione del comma 1
  dell'articolo 33 della legge n. 317 del 1991, considerata la
  previsione da parte del successivo articolo 7 dei fondi di
  garanzia interconsortile.
    L'articolo 6 inverte la regola dell'articolo 1944 del
  codice civile prevedendo, con disposizione del resto di più
  ampia portata, che, salvo patto contrario, i confidi non sono
  tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore
  principale, nonché degli altri eventuali garanti, i quali
  ultimi non hanno in nessun caso diritto di regresso nei
  confronti dei confidi.
    La norma si spiega con la volontà di tutelare l'intervento
  in garanzia dei confidi di primo livello (la norma non si
  applica a quelli di intermediazione creditizia) che deve
  rappresentare l'ultima tutela delle ragioni della banca o
  altro ente erogante il credito, preventivamente escusso il
  debitore principale e ogni altro garante.  La garanzia del
  confidi si configura pertanto come una garanzia di natura
  indennitaria.
    L'articolo 7 introduce i fondi di garanzia interconsortile
  per far fronte all'esigenza, acuita in questi anni di
  recessione e di aumento delle insolvenze, di ridurre i rischi
  connessi al rilascio delle garanzie attraverso un parziale
  contro intervento in garanzia basato su apporti degli stessi
  confidi e dai medesimi gestito secondo criteri economici da
  essi stessi stabiliti.
    Va sottolineata l'importanza di un'innovazione strutturale
  che come tale, al di là delle attuali conseguenze del ciclo
  congiunturale negativo, può consentire un ulteriore
  frazionamento del rischio a carico, attraverso i confidi,
  delle stesse imprese fruitrici del credito, riequilibrando al
  livello territoriale più ampio le incidenze localmente diverse
  delle sofferenze.
    Nel dettare la disciplina di tali fondi si è tenuta
  presente l'esperienza del fondo interbancario di garanzia e si
  sono ricalcate, con i dovuti adattamenti, le previsioni in
  materia di fondi mutualistici contenute nella miniriforma
  delle società cooperative (legge n. 59 del 1992).
    La previsione di uno specifico contributo obbligatorio a
  carico dei confidi ha comportato l'abolizione, per quelli
  costituiti sotto forma di società cooperativa, della
  contribuzione agli anzidetti fondi mutualistici (articolo 4,
  comma 2).
    L'articolo 8 conclude il capo I dettando una serie di norme
  fiscali applicabili in via particolare ai confidi.
    A riguardo occorre rammentare che attualmente l'attività di
  prestazione di garanzie collettive, e servizi finanziari
  connessi, è considerata attività non commerciale sia ai fini
  delle imposte dirette che indirette.
    Tale previsione comporta tuttavia dei dubbi applicativi con
  riguardo ai confidi costituiti sotto forma di società
  cooperativa, presumendosi nel nostro sistema fiscale per tutte
  le società cooperative lo svolgimento di un'attività
  commerciale a prescindere da ogni indagine sulla natura
  dell'attività di fatto svolta.
    Per i confidi costituiti sotto forma di consorzi che
  svolgono esclusivamente l'attività in questione, d'altro
  canto, l'attuale disciplina consente di non presentare neanche
  la dichiarazione dei redditi e li esclude dal novero dei
  soggetti IVA, con la conseguente inevitabile riduzione di
  visibilità e trasparenza del fenomeno.
 
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    Si propone pertanto di considerare tutti i confidi,
  comunque costituiti, enti commerciali, sottoposti a tutti gli
  obblighi formali su questi gravanti sia ai fini delle imposte
  dirette che dell'IVA.
    Sotto il profilo sostanziale si mantiene un regime di
  favore (ai fini dell'IVA con esclusione dei servizi
  finanziari) in ragione della necessità di non ridurre la
  patrimonializzazione dei confidi, anche considerato che non di
  rado risorse pubbliche contribuiscono a formarne il reddito o
  il patrimonio.  Da qui anche l'esenzione dall'imposta sul
  patrimonio netto delle imprese.
    Si conferma infine con norma espressa la deducibilità di
  quanto versato ai confidi da parte delle imprese aderenti e,
  entro il limite del 2 per cento del reddito d'impresa
  dichiarato, da parte degli enti sostenitori (in armonia con il
  trattamento di altri oneri di utilità sociale previsto
  dall'articolo 65 del testo unico delle imposte sui
  redditi).
                            * * *
    I confidi di intermediazione creditizia, ai quali è
  dedicato il capo II del progetto, svolgono la stessa attività
  dei confidi di primo livello, ma dilatata anzitutto sotto il
  profilo delle finalità e dei soggetti verso i quali si possono
  obbligare (articolo 9, comma 2); ampliata, inoltre,
  consentendo a questi particolari confidi di svolgere la loro
  attività, anche in deroga alla disciplina civilistica dei
  consorzi, in via prevalente e non necessariamente esclusiva a
  favore delle piccole e medie imprese aderenti, prevalenza che
  può anche venir meno qualora sussistano ragioni di stabilità,
  previa autorizzazione temporanea della Banca d'Italia
  (articolo 11).
    Per i confidi di intermediazione creditizia l'essere
  considerati "a tutti gli effetti intermediari finanziari"
  (articolo 9, comma 1) porta con sé vincoli di carattere
  soggettivo (è ammessa la costituzione sotto forma solo di spa
  consortile o di società cooperativa per azioni a
  responsabilità limitata: articolo 10, comma 1) e patrimoniale
  (il capitale sociale interamente versato deve essere di
  almeno duecento milioni di lire, mentre il patrimonio netto,
  comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere
  inferiore a tre miliardi di lire: articolo 10, commi 2 e 3).
  Inoltre, questi confidi sono sottoposti a vigilanza della
  Banca d'Italia, non dissimile da quella alla quale sono
  sottoposte le banche, in quanto iscritti nell'elenco speciale
  di cui all'articolo 107 del testo unico in materia bancaria e
  creditizia (articolo 12, comma 1).
    A fronte di tutto ciò, le garanzie di firma prestate dai
  confidi di intermediazione creditizia sono considerate
  equivalenti a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei
  rischi delle banche eroganti il credito garantito (articolo 9,
  comma 1), spettando alla Banca d'Italia fare in modo che tale
  equivalenza sia nei fatti assicurata pur tenendo conto delle
  peculiarità e della funzione di tali organismi (articolo 12,
  comma 2).  Detta equivalenza, già sussistente con riguardo agli
  organismi di garanzia di altri Paesi della Unione europea,
  dovrebbe consentire un minor costo del credito per le imprese
  garantite e contribuire pertanto in modo determinante
  all'affermarsi di questi nuovi confidi.
                            * * *
    Il terzo ed ultimo capo, dedicato alle norme transitorie e
  finali, si apre con una serie di disposizioni (articolo 14)
  finalizzata a consentire ai confidi fusioni e trasformazioni,
  particolarmente importanti nella prospettiva della
  razionalizzazione, dello sviluppo e del consolidamento del
  fenomeno fatta propria dal presente progetto.
    E' noto, infatti, che fusione e trasformazione sono
  disciplinate dal nostro codice civile soltanto con riguardo
  alle società.  Di conseguenza, pur dovendosi ammettere, in base
  ai princìpi, tali operazioni anche con riguardo agli altri
  enti associativi allorché avvengano in una situazione di
  omogeneità causale, nella pratica permane una certa incertezza
  in merito alla loro legittimità e
 
                               Pag. 8
 
  in ogni caso, si riscontrano numerose difficoltà ad
  individuare con esattezza la disciplina applicabile, specie
  nel caso delle fusioni.
    Nel confermare la legittimità del ricorso a tali
  operazioni, si prevede dunque l'applicazione alle fusioni tra
  confidi delle norme previste in materia di società, escludendo
  tuttavia la necessità della relazione peritale sulla congruità
  del rapporto di cambio allorché gli statuti dei confidi
  partecipanti prevedano una piena pariteticità di diritti per i
  soci o consorziati, senza che assuma rilievo l'ammontare delle
  singole quote di partecipazione.  In tal caso, infatti, la
  relazione non svolge più alcuna reale funzione, anche
  considerata la previsione dell'articolo 4, comma 1, divenendo
  un puro costo per i partecipanti.  L'obbligo viene meno anche
  nel caso di fusioni alle quali la disciplina societaria
  dell'istituto troverebbe comunque applicazione in ragione
  della forma giuridica dei partecipanti.
    Considerata l'importanza economico-sociale del fenomeno
  delle garanzie collettive, trasformazioni e fusioni sono
  d'altro canto ammesse, in via eccezionale, anche in situazioni
  di disomogeneità causale, purché il risultato di tali
  operazioni sia comunque un confidi.
    Il successivo articolo 15 conferma la fruibilità da parte
  dei confidi, anche di intermediazione creditizia, delle
  agevolazioni
  previste per il fenomeno dalla vigente legislazione
  statale e regionale, precisando che a tal fine i confidi
  devono rispettare - necessariamente ma solo - i requisiti
  previsti dal presente progetto.
    L'articolo 16 detta disposizioni volte ad agevolare
  l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei confidi
  esistenti.  Particolare rilievo assume la disposizione del
  terzo comma volta a confermare l'indifferenza delle fusioni
  rispetto ad eventuali vincoli di destinazione (e ovviamente,
  ancora prima, di possesso) dei fondi rischi (il problema
  nemmeno può porsi per le trasformazioni).
    L'articolo 17 salvaguarda l'esigenza di capitalizzazione
  dei confidi, rendendo inapplicabile a quelli costituiti sotto
  forma di società cooperativa il limite massimo d'ammontare
  della quota sociale previsto dal codice civile (attualmente,
  ottanta milioni di lire), ed abrogando  tout court  il
  secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 72 del 1983,
  contenente anch'esso una disposizione volta a limitare del
  tutto irrazionalmente la patrimonializzazione dei confidi
  comunque costituiti attraverso l'indicazione dell'ammontare
  massimo della quota sottoscrivibile da ciascun impresa in
  venti milioni di lire.
    L'articolo 18, infine, si occupa dei decreti e dei
  provvedimenti amministrativi necessari per la concreta
  applicazione della normativa in esame.
 
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