| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995, le strutture
sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri,
previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono
direttamente gestite dal Ministero della sanità.
2. Per il funzionamento delle suddette strutture
sanitarie viene stipulata apposita convenzione tra il
Ministero della sanità ed il Ministero degli affari esteri.
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3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma
2 sono contenuti nei limiti dello stanziamento iscritto al
capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della
sanità per l'anno 1994.
4. Il comma terzo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è
abrogato.
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