| (Vigilanza degli ordini).
1. Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle
società professionali per l'ingegneria e sulle società di
ingegneria per assicurare il rispetto delle disposizioni della
presente legge.
2. In particolare, e salvo quanto ulteriormente previsto
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, compete
agli ordini professionali:
a) vigilare affinché non si verifichino ingerenze
nell'attività professionale da parte
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di soggetti privi di abilitazione professionale e di
iscrizione nell'albo;
b) controllare il corretto esercizio della
professione di ingegnere nel rispetto, oltre che delle leggi
che disciplinano la professione e delle norme etiche, anche
della autonomia professionale nell'ambito delle responsabilità
individuali;
c) sottoporre a giudizio disciplinare i
professionisti che, operando nelle società a qualsiasi titolo,
violino le norme di etica professionale.
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