Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3433
DDL0224-0022
Progetto di legge Camera n. 224 - testo presentato - (DDL12-224)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C224. TESTIPDL
...C224.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME GENERALI
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC224 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
    1.  E' vietata la costituzione di società professionali per
  l'ingegneria e di società di ingegneria non conformi a quanto
  sancito dalla presente legge.
    2.  Le società già costituite in modo difforme dalle
  disposizioni della presente legge, se non adeguate nei termini
  e secondo le modalità previste dal regolamento di cui
  all'articolo 21, devono essere sciolte.
    3.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato i
  contravventori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a
  lire cinque milioni e con l'arresto fino a tre mesi.
    4.  Se alla costituzione abusiva della società si accompagna
  anche l'esercizio abusivo della professione, i contravventori
  incorrono anche nelle pene previste dall'articolo 348 del
  codice penale.
 
                              Pag. 12
 
    5.  Nell'ipotesi che la società di ingegneria eserciti opera
  di intermediazione o contravvenga alle norme di
  incompatibilità, il legale rappresentante è punito con
  l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-224 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0224 TOTPAG=0012 TOTDOC=0023 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=020 PAGFIN=0012 RIGFIN=005 UPAG=SI PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=022400 00 FASCIDC=12DDL0224 SORTNAV=0022400 000 00000 ZZDDLC224 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati