| (Sanzioni).
1. E' vietata la costituzione di società professionali per
l'ingegneria e di società di ingegneria non conformi a quanto
sancito dalla presente legge.
2. Le società già costituite in modo difforme dalle
disposizioni della presente legge, se non adeguate nei termini
e secondo le modalità previste dal regolamento di cui
all'articolo 21, devono essere sciolte.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato i
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni e con l'arresto fino a tre mesi.
4. Se alla costituzione abusiva della società si accompagna
anche l'esercizio abusivo della professione, i contravventori
incorrono anche nelle pene previste dall'articolo 348 del
codice penale.
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5. Nell'ipotesi che la società di ingegneria eserciti opera
di intermediazione o contravvenga alle norme di
incompatibilità, il legale rappresentante è punito con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
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