| (Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è adottato, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, il regolamento di attuazione della presente
legge. Tale regolamento disciplina la pariteticità di
comportamento nell'esercizio professionale dei soggetti di cui
al comma 1 dell'articolo 2 nei confronti della Cassa nazionale
per la previdenza e l'assistenza degli ingegneri e degli
architetti liberi professionisti
2. La presente legge entra in vigore centottanta giorni
dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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