| (Compito del presidente dei
comitati regionali).
1. Il presidente del comitato regionale convoca e presiede
le adunanze del consiglio, provvede all'esecuzione dei
deliberati, e alle disposizioni e direttive impartite dal
comitato nazionale; vigila sul regolare funzionamento dei
servizi e degli uffici dipendenti nella regione.
2. Il presidente, in caso d'urgenza, sotto la propria
responsabilità assume i poteri del consiglio, con obbligo di
sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza
del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del
presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.
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