| (Sottocomitati).
1. Su proposta del consiglio direttivo provinciale possono
essere costituiti, con deliberazione del presidente nazionale,
sottocomitati della Croce rossa italiana presso i comuni della
provincia, che possono avere competenza sul territorio
appartenente a più comuni.
2. Il consiglio direttivo dei sottocomitati è composto
da:
a) sette membri eletti in assemblea fra i soci
attivi residenti nell'ambito del sottocomitato;
b) un rappresentante del comune nel cui territorio
è istituito il sottocomitato.
3. Il consiglio direttivo del sottocomitato è nominato con
deliberazione del presidente nazionale e dura in carica
quattro anni.
4. Il presidente e il vice presidente del consiglio
direttivo sono eletti dai componenti del consiglio nel suo
seno.
5. Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
7. Svolge le funzioni di segretario il consigliere più
giovane.
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