| (Controllo degli atti amministrativi).
1. Le deliberazioni dei comitati provinciali e dei
sottocomitati debbono essere trasmesse entro dieci giorni al
comitato regionale che può pronunciare l'annullamento entro
venti giorni dal ricevimento.
2. L'annullamento può essere pronunciato solo nei casi in
cui la deliberazione contenga violazione di leggi e di
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regolamenti, ovvero risulti gravemente lesiva degli interessi
dell'associazione.
3. Qualora il comitato regionale debba acquisire
chiarimenti e deduzioni dell'organo interessato, potrà essere
disposta la sospensione temporanea del provvedimento per un
periodo non superiore ai quarantacinque giorni, trascorso il
quale la deliberazione si intende approvata. Uguale normativa
si applica alle deliberazioni dei comitati regionali soggette
al controllo del comitato nazionale.
4. Sono sottoposti all'approvazione del Ministro della
sanità, fatta salva la competenza del Ministro della difesa,
il bilancio preventivo le relative variazioni nonché il conto
consuntivo.
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