| (Scioglimento degli organi
nazionali e periferici).
1. Per gravi irregolarità, per mancata applicazione delle
norme di legge, per impossibilità e per gravi difficoltà di
funzionamento può essere disposto lo scioglimento degli
organi, previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera
n).
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato, per un
periodo non superiore ad un anno, un commissario straordinario
con tutti i poteri dell'organo sciolto.
3. Il decreto di scioglimento del consiglio direttivo
nazionale è emanato dal Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della difesa.
4. Lo scioglimento degli altri organi è disposto dal
consiglio direttivo nazionale.
5. Durante la gesione commissariale rimane in carica il
collegio dei revisori dei conti.
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