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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34374
DDL2857-0052
Progetto di legge Camera n. 2857 - testo presentato - (DDL12-2857)
(suddiviso in 59 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C2857. TESTIPDL
...C2857.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 47.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2857 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Elezioni).
    1.  Per le elezioni di tutte le cariche previste dalla
  presente legge si osservano
 
                              Pag. 28
 
  le seguenti disposizioni che debbono essere attuate entro sei
  mesi dalla data della sua entrata in vigore:
        a)  i componenti elettivi dei comitati regionali,
  dei comitati provinciali, dei sottocomitati, delle delegazioni
  all'estero sono eletti dai soci della Croce rossa italiana
  residenti nel rispettivo ambito territoriale;
        b)  per ogni organo collegiale ciascun elettore ha
  diritto di votare per un numero di eleggibili non superiore ai
  quattro quinti delle cariche messe ad elezione;
        c)  le schede non sono valide se recano un numero di
  nominativi superiore a quello consentito e negli altri casi
  previsti dalla legge o dal regolamento.  Se recano uno o più
  nominativi di persone che risultino non essere soci eleggibili
  della Croce rossa italiana o più nominativi segnati in modo
  erroneo, hanno validità per la parte non viziata;
        d)  in ogni comitato provinciale, sottocomitato e
  delegazione all'estero sono istituiti, con provvedimento del
  presidente nazionale, uno o più uffici elettorali, composti da
  un presidente, cinque scrutatori, o più se in ambito regionale
  e il segretario.  Presso la sede nazionale della Croce rossa
  italiana viene istituito, con le stesse formalità, un'ufficio
  nazionale elettorale, composto da un presidente, venti membri
  e da un adeguato numero di collaboratori;
        e)  gli elettori debbono presentare, all'atto della
  votazione la tessera di iscrizione alla Croce rossa italiana e
  il certificato di iscrizione alle liste elettorali, di data
  non anteriore a tre mesi, che è rilasciata dai competenti
  uffici;
        f)  dell'avvenuta espressione di voto è fatta
  annotazione sulla copia dell'elenco dei soci, che è
  consegnata, prima dell'apertura dei seggi, ad ogni ufficio
  elettorale;
        g)  il verbale di scrutinio viene redatto in duplice
  esemplare, uno dei quali è trasmesso immediatamente, firmato
  dal presidente e da almeno due scrutatori, all'ufficio
  nazionale, mentre l'altro viene custodito dagli organi
  collegiali presso i quali si sono tenute le votazioni;
 
                              Pag. 29
 
        h)  l'ufficio nazionale elettorale, in conformità
  dei risultati ricevuti e accertati, proclama eletti, fino alla
  concorrenza dei seggi, coloro che abbiano ottenuto il maggior
  numero di voti.  In caso di parità è proclamato eletto il più
  anziano per età;
        i)  l'ufficio elettorale pubblica entro tre giorni
  il risultato dell'elezione e ne dà notizia agli eletti.
  Dispone per la conservazione dei verbali e delle schede;
        l)  le elezioni per il consiglio direttivo nazionale
  sono tenute presso un unico ufficio elettorale, istituito
  nella sede nazionale della Croce rossa italiana
 
DATA=950710 FASCID=DDL12-2857 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2857 TOTPAG=0031 TOTDOC=0059 NDOC=0052 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=036 PAGFIN=0029 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=285700 00 FASCIDC=12DDL2857 SORTNAV=0285700 000 00000 ZZDDLC2857 NDOC0052 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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