| (Elezioni).
1. Per le elezioni di tutte le cariche previste dalla
presente legge si osservano
Pag. 28
le seguenti disposizioni che debbono essere attuate entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore:
a) i componenti elettivi dei comitati regionali,
dei comitati provinciali, dei sottocomitati, delle delegazioni
all'estero sono eletti dai soci della Croce rossa italiana
residenti nel rispettivo ambito territoriale;
b) per ogni organo collegiale ciascun elettore ha
diritto di votare per un numero di eleggibili non superiore ai
quattro quinti delle cariche messe ad elezione;
c) le schede non sono valide se recano un numero di
nominativi superiore a quello consentito e negli altri casi
previsti dalla legge o dal regolamento. Se recano uno o più
nominativi di persone che risultino non essere soci eleggibili
della Croce rossa italiana o più nominativi segnati in modo
erroneo, hanno validità per la parte non viziata;
d) in ogni comitato provinciale, sottocomitato e
delegazione all'estero sono istituiti, con provvedimento del
presidente nazionale, uno o più uffici elettorali, composti da
un presidente, cinque scrutatori, o più se in ambito regionale
e il segretario. Presso la sede nazionale della Croce rossa
italiana viene istituito, con le stesse formalità, un'ufficio
nazionale elettorale, composto da un presidente, venti membri
e da un adeguato numero di collaboratori;
e) gli elettori debbono presentare, all'atto della
votazione la tessera di iscrizione alla Croce rossa italiana e
il certificato di iscrizione alle liste elettorali, di data
non anteriore a tre mesi, che è rilasciata dai competenti
uffici;
f) dell'avvenuta espressione di voto è fatta
annotazione sulla copia dell'elenco dei soci, che è
consegnata, prima dell'apertura dei seggi, ad ogni ufficio
elettorale;
g) il verbale di scrutinio viene redatto in duplice
esemplare, uno dei quali è trasmesso immediatamente, firmato
dal presidente e da almeno due scrutatori, all'ufficio
nazionale, mentre l'altro viene custodito dagli organi
collegiali presso i quali si sono tenute le votazioni;
Pag. 29
h) l'ufficio nazionale elettorale, in conformità
dei risultati ricevuti e accertati, proclama eletti, fino alla
concorrenza dei seggi, coloro che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più
anziano per età;
i) l'ufficio elettorale pubblica entro tre giorni
il risultato dell'elezione e ne dà notizia agli eletti.
Dispone per la conservazione dei verbali e delle schede;
l) le elezioni per il consiglio direttivo nazionale
sono tenute presso un unico ufficio elettorale, istituito
nella sede nazionale della Croce rossa italiana
| |