| (Revisione dello stato patrimoniale e
revisione dei ruoli organici).
1. Entro un anno dal suo primo insediamento, il consiglio
direttivo del comitato nazionale dovrà provvedere alla
revisione della consistenza patrimoniale dei beni mobili e
immobili dell'associazione, risultanti a seguito degli
adempimenti di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613.
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2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il consiglio
direttivo del comitato nazionale dovrà procedere alla
revisione della consistenza numerica del personale di ruolo
dell'associazione della Croce rossa italiana risultante a
seguito degli adempimenti di cui all'articolo 70 della legge
23 dicembre 1978 n. 833, e del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, tenendo conto delle
eventuali sperequazioni di personale fra i comitati
dell'associazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere
svolti di concerto con i Ministeri della sanità e del tesoro,
anche al fine della rideterminazione del contributo ordinario
da corrispondere alla Croce rossa italiana per l'espletamento
dei suoi compiti istituzionali e per le esigenze di
funzionamento della struttura centrale e periferica.
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