| 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto,
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specifica i programmi di insegnamento della materia di
cui all'articolo 1.
2. I programmi dovranno prevedere la trattazione sia
teorica sia pratica della materia, al fine di formare nei
discenti una coscienza civile tesa al rispetto della
collettività e del proprio ambiente sotto il profilo
urbanistico e ambientale.
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