| (Beneficiari).
1. I soggetti ammessi ai benefìci di cui alla presente
legge sono:
a) i comuni e gli enti pubblici ubicati nel
comprensorio di cui all'articolo 2, per interventi da
finanziare nella misura del 75 per cento con contributi a
fondo perduto e per il rimanente 25 per cento con mutui a
tasso agevolato;
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b) i cittadini proprietari di trulli o degli altri
beni individuati ai sensi dell'articolo 1, nonché i titolari
di contratti di locazione di trulli di durata non inferiore a
dodici anni, previa autorizzazione al recupero dei beni locati
con l'impegno a destinarli alle attività di cui all'articolo
1, per interventi da finanziare nella misura del 40 per cento
con contributi a fondo perduto e per il rimanente 60 per cento
con mutui a tasso agevolato;
c) gli operatori agricoli e turistici, le
cooperative di giovani, proprietari o titolari di contratti di
locazione di trulli di durata non inferiore a dodici anni,
previa autorizzazione al recupero dei beni locati con
l'impegno a destinarli alle attività di cui all'articolo 1,
per interventi da finanziare nella misura del 50 per cento con
contributi a fondo perduto e per il rimanente 50 per cento con
mutui a tasso agevolato.
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