| (Conferenza delle amministrazioni).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il presidente della regione Puglia, ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o in
mancanza, entro i successivi trenta giorni, il presidente di
una provincia o il sindaco di un comune compresi
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nel comprensorio di cui all'articolo 2, convoca la conferenza
delle amministrazioni, con sede in Alberobello.
2. Partecipano alla conferenza il presidente della regione
Puglia o un suo delegato, che la presiede, i presidenti delle
province di Bari, Brindisi, Taranto o loro delegati, i sindaci
dei comuni interessati, un funzionario dei ruoli della
carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e
ambientali, un funzionario dei ruoli della carriera direttiva
del Ministero del tesoro, i sovrintendenti competenti o loro
delegati, l'assessore regionale competente per l'urbanistica,
o un suo delegato, ed i rappresentanti delle aziende
provinciali per il turismo del comprensorio, nonché i
rappresentanti delle associazioni pro loco dei comuni
interessati. La conferenza nomina un architetto urbanista di
chiara fama ed un esperto di storia locale quali componenti
della conferenza stessa.
3. La conferenza ha il compito di:
a) elaborare un accordo di programma generale degli
indirizzi per l'intero comprensorio, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre e semplificare le
competenze nella materia di cui alla presente legge;
b) definire le modalità e i programmi per il
recupero, la tutela e la salvaguardia dei beni del
comprensorio, prevedendo la qualità, l'entità degli
interventi, i tempi e i modi in un piano pluriennale;
c) prevedere la spesa per il recupero dei beni
architettonici e culturali e quantificare quella impegnabile
annualmente in favore dei comuni interessati;
d) redigere un disciplinare per l'attuazione degli
interventi, al quale tutti i soggetti beneficiari di cui
all'articolo 3 devono attenersi;
e) istituire un corso di formazione professionale
sulle tecniche tradizionali per la costruzione ed il recupero
dei trulli e di tutti gli altri beni di cui all'articolo 1;
f) nominare i componenti dell'ente di
comprensorio.
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4. La conferenza è convocata periodicamente entro il mese
di gennaio di ciascun anno per la verifica dello stato di
attuazione dell'accordo di programma e per eventuali sue
modifiche e aggiornamenti, e comunque almeno una volta
l'anno.
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