| 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
sostituito dal seguente:
"&&3Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui
all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non
reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B
allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da
una somma corrispondente all'importo dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle
patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi
la morte, spetta un assegno una tantum nella misura di
lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine:
coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro,
genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.".
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