| (Funzioni dell'ente di comprensorio).
1. L'ente di comprensorio svolge le seguenti funzioni:
a) adotta gli indirizzi del piano pluriennale e le
sue articolazioni annuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
lettera d);
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b) su proposta dell'ente comunale contributi di cui
all'articolo 8, provvede alla revisione degli strumenti
urbanistici secondo le leggi vigenti, mediante la redazione di
un piano di vincoli che tenga conto dei valori architettonici
ed artistici degli immobili e delle proposte di vincolo
contenute nei piani regolatori generali dei comuni del
comprensorio, nonché di quelle formulate dall'ente comunale
contributi; il piano di vincoli costituisce variante degli
strumenti urbanistici qualora proponga modifiche,
aggiornamenti o integrazioni degli stessi;
c) ripartisce annualmente in favore dei comuni del
comprensorio le risorse, in ragione dell'urgenza, dell'entità
e delle priorità degli interventi, sulla base delle
segnalazioni dell'ente comunale contributi e previa
approvazione dei consigli comunali;
d) individua le aree e gli immobili di proprietà
demaniale e privata la cui acquisizione è indispensabile per
assicurare l'organica attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge;
e) predispone lo schema-tipo di convenzione, valido
per l'intero comprensorio, tra comuni e privati che intendano
eseguire gli interventi di recupero ai sensi della presente
legge;
f) dà esecuzione ad ogni altro adempimento
opportuno, connesso alle finalità perseguite dalla presente
legge.
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