| (Retrocessione in uso).
1. I fondi agricoli, anche se rientranti nel territorio
compreso nel perimetro di parchi archeologici naturalistici o
di altra specie, ancorché trasferiti a qualsiasi autorità
amministrativa statale, regionale, provinciale, comunale o ad
un ente pubblico istituito con legge, ove non possano essere
destinati immediatamente per qualsiasi motivo all'uso per il
quale sono stati espropriati, o comunque di fatto non siano
utilizzati per quello specifico uso per mancanza di fondi,
perché il progetto di utilizzo non è ancora completato o è
attuato gradualmente, sono retrocessi in uso gratuito ai
proprietari che ne fanno richiesta.
| |