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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34534
DDL2874-0006
Progetto di legge Camera n. 2874 - testo presentato - (DDL12-2874)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2874. TESTIPDL
...C2874.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 6 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2874 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Procedura per la concessione in uso).
    1.  Colui il cui bene sia stato espropriato o nei confronti
  del quale è iniziata la procedura per la retrocessione in uso,
  deve presentare apposita domanda all'assessorato
  all'agricoltura competente, corredata della seguente
  documentazione;
        a)  copia di tutti gli atti di occupazione e di
  esproprio;
        b)  perizia giurata elaborata da un libero
  professionista abilitato attestante lo stato dei luoghi, la
  presenza di costruzioni, le colture esistenti, corredata dai
  certificati catastali e dagli estratti di mappa;
        c)  atto sostitutivo dell'atto di notorietà ove
  dichiari di essere stato proprietario o di esserlo tuttora, la
  fase in cui si trova la procedura di esproprio, l'eventuale
  indennizzo percepito e l'eventuale contenzioso esistente.
    2.  Copia della domanda, con un elenco della documentazione
  allegata, deve essere inoltrata all'ufficio periferico
  competente alla cui gestione dovrebbero passare o sono passati
  i fondi.
    3.  Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda,
  l'assessorato all'agricoltura, tramite l'ufficio periferico,
  provvede alla consegna del fondo e redige un verbale di
  consegna.
    4.  Decorsi centoventi giorni senza che l'assessorato
  all'agricoltura abbia provveduto alla consegna del fondo,
  colui che ha fatto istanza di retrocessione comunica, con atto
  notificato da ufficiale giudiziario all'assessorato
  all'agricoltura, l'intenzione di procedere all'immissione nel
  fondo, indicandone il giorno, l'ora, nonché il nome del
  professionista iscritto all'albo professionale degli
  ingegneri, degli architetti, dei geometri, degli agronomi o
  dei periti agrari che procederà alla verbalizzazione
  dell'immissione nel fondo.
    5.  L'avviso deve essere firmato per accettazione dal
  professionista e deve essere
 
                               Pag. 7
 
  notificato alla controparte almeno sessanta giorni prima
  dell'immissione.  Avvenuta l'immissione il professionista deve
  curare la notifica di una copia conforme al verbale di
  immissione e consistenza all'assessorato all'agricoltura.
    6.  Avverso la notifica dell'avviso di immissione
  l'assessorato all'agricoltura può notificare un provvedimento
  di sospensione alla facoltà di immissione.  Tali provvedimenti
  sono impugnabili di fronte al tribunale amministrativo
  regionale.
 
DATA=950712 FASCID=DDL12-2874 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2874 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=287400 00 FASCIDC=12DDL2874 SORTNAV=0287400 000 00000 ZZDDLC2874 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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