| (Procedura per la concessione in uso).
1. Colui il cui bene sia stato espropriato o nei confronti
del quale è iniziata la procedura per la retrocessione in uso,
deve presentare apposita domanda all'assessorato
all'agricoltura competente, corredata della seguente
documentazione;
a) copia di tutti gli atti di occupazione e di
esproprio;
b) perizia giurata elaborata da un libero
professionista abilitato attestante lo stato dei luoghi, la
presenza di costruzioni, le colture esistenti, corredata dai
certificati catastali e dagli estratti di mappa;
c) atto sostitutivo dell'atto di notorietà ove
dichiari di essere stato proprietario o di esserlo tuttora, la
fase in cui si trova la procedura di esproprio, l'eventuale
indennizzo percepito e l'eventuale contenzioso esistente.
2. Copia della domanda, con un elenco della documentazione
allegata, deve essere inoltrata all'ufficio periferico
competente alla cui gestione dovrebbero passare o sono passati
i fondi.
3. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda,
l'assessorato all'agricoltura, tramite l'ufficio periferico,
provvede alla consegna del fondo e redige un verbale di
consegna.
4. Decorsi centoventi giorni senza che l'assessorato
all'agricoltura abbia provveduto alla consegna del fondo,
colui che ha fatto istanza di retrocessione comunica, con atto
notificato da ufficiale giudiziario all'assessorato
all'agricoltura, l'intenzione di procedere all'immissione nel
fondo, indicandone il giorno, l'ora, nonché il nome del
professionista iscritto all'albo professionale degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, degli agronomi o
dei periti agrari che procederà alla verbalizzazione
dell'immissione nel fondo.
5. L'avviso deve essere firmato per accettazione dal
professionista e deve essere
Pag. 7
notificato alla controparte almeno sessanta giorni prima
dell'immissione. Avvenuta l'immissione il professionista deve
curare la notifica di una copia conforme al verbale di
immissione e consistenza all'assessorato all'agricoltura.
6. Avverso la notifica dell'avviso di immissione
l'assessorato all'agricoltura può notificare un provvedimento
di sospensione alla facoltà di immissione. Tali provvedimenti
sono impugnabili di fronte al tribunale amministrativo
regionale.
| |