| (Cessazione della retrocessione in uso).
1. L'ente per la cui finalità era iniziata la procedura di
occupazione o di esproprio, ove si vengano a realizzare i
presupposti di cui al presente articolo, emette un decreto
motivato di cessazione della retrocessione in uso. Al decreto
deve essere allegata la dichiarazione giurata prevista
dall'articolo 9.
2. E' requisito per la cessazione della retrocessione in
uso l'esistenza dei fondi per la realizzazione del progetto
per cui la procedura di esproprio era iniziata entro un anno
dall'ordinanza di cessazione di retrocessione in uso, o, ove
non si debba realizzare alcuna opera, l'istituzione dell'ente
a cui viene destinato il fondo e la possibilità entro un anno
di permettere al pubblico la fruibilità del bene.
3. L'ente di cui al comma 2 procede alla retrocessione in
uso se il conduttore realizza opere diverse dalla conduzione
agraria o che possano in qualche modo pregiudicare l'uso per
cui il bene è stato espropriato.
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