| (Regolamentazione della procedura
di esproprio in corso).
1. La presentazione della domanda di concessione in uso
determina la sospensione della procedura di esproprio e
dell'eventuale impugnazione pendente, salva diversa espressa
volontà del richiedente. La
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procedura di esproprio riprende e le cause sono riassunte su
espressa richiesta dell'interessato ove il richiedente rinunzi
alla concessione in uso ovvero l'amministrazione abbia i mezzi
e le strutture per la realizzazione dei fini per i quali
l'esproprio era stato iniziato.
2. Se il pagamento dell'indennizzo non è ancora avvenuto,
questo avverrà solo se il proprietario non presenta domanda di
concessione in uso; in caso contrario la somma derivante
dall'indennizzo è depositata presso la Cassa depositi e
prestiti, e all'ente espropriante è garantito un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2
punti.
3. L'indennizzo è corrisposto all'espropriato aumentato
degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto solo al
momento della cessazione della retrocessione in uso.
4. Ove l'indennizzo di esproprio sia stato già pagato, il
conduttore che chiede la retrocessione in uso deve
corrispondere all'ente un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di sconto sull'indennità già ricevuta, salvo che
preferisca restituire l'indennità stessa. Tale indennità è
depositata dall'ente presso la Cassa depositi e prestiti e
garantisce il tasso di interesse all'ente espropriante secondo
le modalità di cui al comma 2.
5. Nessuna somma a nessun titolo deve essere corrisposta
dai conduttori per l'uso in retrocessione del fondo.
6. I fondi concessi in uso seguono il regime fiscale della
proprietà.
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