| (Procedura per l'eliminazione dell'impatto).
1. I proprietari delle costruzioni ad uso abitativo,
realizzate entro il 31 dicembre 1990 e ricadenti nel perimetro
di zona di inedificabilità assoluta, così come individuata
Pag. 9
dal decreto ministeriale 16 maggio 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 24 maggio 1968, ai
sensi dell'articolo 2- bis del decreto-legge 30 luglio
1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
settembre 1966, n. 749, ancorché trasferite a qualsiasi
autorità, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, presentare
domanda di regolarizzazione edilizia, secondo quanto stabilito
dalla citata legge n. 47 del 1985, provvedendo al pagamento
dell'oblazione, secondo le modalità ivi previste, aumentata di
un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto
attualmente vigente a decorrere dal 1^ marzo 1985.
2. La domanda va presentata al comune di Agrigento entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e non è soggetta al parere preventivo di
nessuna autorità. Essa va corredata dalla documentazione
prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché da un
atto di impegno, trascritto a favore della Soprintendenza ai
beni culturali, a cui è conferita la tutela del bene, di
adeguamento dell'immobile e delle sue pertinenze alle
caratteristiche di decoro che la Soprintendenza ritenga
necessarie.
3. A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione
dell'adeguamento dell'edificio, del suo prospetto e delle sue
pertinenze alle direttive dettate dalla Soprintendenza e per
il pagamento del costo del progetto di cui all'articolo 7 i
proprietari, congiuntamente alla domanda devono presentare
idonea fidejussione bancaria o assicurativa di validità di
cinque anni, pari al triplo della somma da pagare per la
regolarizzazione.
4. La domanda può essere presentata anche dai proprietari
nei confronti dei quali sia avvenuto il provvedimento di
acquisizione purché l'immobile non sia stato demolito o
destinato ad uso pubblico.
5. Coloro che hanno già presentato la domanda di sanatoria
devono integrarla secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.
Dalla somma da pagare va detratto quanto eventualmente già
versato.
Pag. 10
6. L'esecutività delle ordinanze di demolizione resta
sospesa durante il termine previsto per la presentazione della
domanda di regolarizzazione e perde efficacia con la
presentazione della domanda stessa.
| |