| 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere nei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a copertura
dei posti necessari a sopperire alle carenze di organico
evidenziate nelle relazioni di cui all'articolo 1, il
personale volontario iscritto nei quadri dei comandi
provinciali che, entro la data ultima di presentazione di
ciascuna relazione, abbia svolto quaranta giorni effettivi di
servizio a tempo determinato o tre anni di servizio
continuativo presso i distaccamenti volontari, e che non abbia
superato il quarantesimo anno di età.
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