| 1. Le assunzioni di cui all'articolo 2 sono disposte previo
superamento di una prova selettiva basata sulle nozioni
acquisite durante il periodo di servizio presso il comando
provinciale dei vigili del fuoco dove siano stati prestati i
quaranta giorni di servizio a tempo determinato, di cui
all'articolo 2, e di una prova attitudinale,
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le cui modalità sono stabilite da apposito decreto del
Ministro dell'interno, da emanare, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria, entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto è
indicata la durata del periodo di prova, terminato il quale il
personale assunto rimane a disposizione presso il comando di
assegnazione per un periodo minimo di due anni.
2. Il mancato superamento delle prove di cui al comma 1 non
preclude la possibilità di accedere alle prove indette per le
sessioni successive, fermo restando il possesso dei requisiti
previsti all'articolo 2.
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