| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 5 miliardi per il 1995, si provvede
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7615
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno 1995, intendendosi conseguentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa per il 1995 di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, come determinata per il medesimo anno dalla tabella F
della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
1995).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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