| Onorevoli Colleghi! -- La grave situazione economica
di molti comuni italiani ha costretto il Governo a formulare
una legge che prevedeva a seguito della dichiarazione di
dissesto un mutuo a copertura dello stesso.
A seguito di tale norma (decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144), centinaia di comuni italiani hanno dichiarato il proprio
dissesto e, di conseguenza, sono stati nominati i commissari
straordinari per l'accertamento dei diritti fino alla data del
dissesto.
E' risultato che, nonostante la buona volontà del
legislatore, i comuni in crisi economica non pagano da mesi,
per non dire da anni, i propri dipendenti, i quali
sono costretti ad essere presenti sul posto di lavoro senza
alcuna alternativa ed al limite della sopravvivenza.
Tale incresciosa situazione ha costretto i dipendenti di
detti enti locali ad adire il competente giudice del lavoro
per il riconoscimento dei propri diritti. Senonché il decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, avente per oggetto
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 1995, pone grossi vincoli per il
riconoscimento dei propri crediti.
La presente proposta di legge è finalizzata alla immediata
rimozione di tali vincoli per consentire ai dipendenti di
recuperare le somme dovute per crediti di lavoro.
Pag. 2
Tale obiettivo si realizza con aggiunte agli articoli 81 e
113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77: le norme,
che dispongono la paralisi delle espropriazioni in corso e
l'inammissibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti
in stato di dissesto, non si devono applicare ai dipendenti
per crediti di lavoro. A seguito dell'intervento proposto i
dipendenti degli enti in dissesto avranno almeno una
speranza di recuperare quanto loro dovuto.
Tali modifiche sono indispensabili se si tiene conto del
fatto che, se il credito dei dipendenti dovesse essere
inserito nella massa passiva, questi lavoratori, verrebbero
pagati tra quattro o cinque anni, in aperta violazione dei
princìpi contenuti nella Carta costituzionale.
| |