| 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4- bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
non si applicano per le procedure promosse dai dipendenti
degli enti locali per crediti di lavoro".
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