| (Esecutori delle opere).
1. Possono realizzare le opere di recupero e di restauro di
cui alla presente legge:
a) le imprese iscritte all'albo nazionale dei
costruttori per la categoria 3a e i rappresentanti temporanei
di imprese di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80;
b) le imprese artigiane individuali, associate,
cooperative e in forma consortile, nonché singoli artigiani
specializzati nel restauro dei trulli, domiciliati nei comuni
del comprensorio, con notoria e provata esperienza di
recupero, i quali, unitamente agli artigiani con la medesima
specializzazione che abbiano partecipato al corso di
formazione professionale di cui alla lettera e) del
comma 3 dell'articolo 5, saranno preferiti per opere ammesse a
contributi per un importo non superiore a lire 250.000.000;
c) le imprese riunite miste iscritte all'albo
nazionale dei costruttori e all'albo generale degli artigiani
nelle quali siano presenti almeno due artigiani di cui alla
lettera b), per lavori nei limiti di lire
1.000.000.000.
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