| 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 142 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, recante il nuovo codice della strada, è sostituita dalla
seguente:
" a) ciclomotori: 55 km/h;".
2. Le modalità di adeguamento delle caratteristiche
costruttive e funzionali dei ciclomotori al nuovo limite di
velocità di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
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