| 1. Il comma 2 dell'articolo 170 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 88 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito
dal seguente:
"2. Sui ciclomotori condotti da minorenni è vietato il
trasporto di altre persone oltre al conducente".
2. Al comma 3 dell'articolo 170 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 88 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, dopo la parola:
"motocicli", sono inserite le seguenti: "e ciclomotori".
3. Le modalità di adeguamento delle caratteristiche
costruttive e funzionali dei ciclomotori all'eventuale
trasporto di altre persone oltre al conducente sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
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