| 1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, è
aggiunto il seguente periodo: "Venti di essi sono eletti dai
cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo
le modalità stabilite dalla legge".
2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite
sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodieci e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti".
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della
Costituzione, è aggiunto il seguente:
"La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione
istituita per l'estero si effettua secondo le modalità
stabilite dalla legge".
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