| (Ripartizione dei benefìci).
1. L'ente di comprensorio provvede ogni anno, senza
ritardo, a destinare ai comuni del comprensorio dei trulli
l'85 per cento dell'importo dei contributi previsti dalla
presente legge con onere a carico dello Stato. Il 5 per cento,
previa ripartizione, viene assegnato alle sovrintendenze
competenti per i nuovi oneri sopravvenuti ed il residuo 10 per
cento per gli oneri derivanti dall'organizzazione delle
strutture previste dalla presente legge.
| |