| 1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma,
sono aggiunti i seguenti periodi: "Dieci di essi sono eletti
dai cittadini
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residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla
legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero,
che è equiparata ad una regione italiana".
2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La ripartizione dei seggi tra le Regioni della Repubblica
di cui all'articolo 131, previa applicazione delle
disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti".
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