| Onorevoli Colleghi! -- Il decretolegge 24 giugno 1994 n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n. 483 emanato per aggiornare la normativa elettorale europea,
non è riuscito ad attuare le raccomandazioni contenute nella
direttiva europea 93/109 che, facendo riferimento all'articolo
138, comma 3, del trattato CEE, prevede una procedura
elettorale uniforme e l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che
impediscono di esercitare il diritto di voto ai cittadini
degli Stati membri.
Le risoluzioni adottate hanno creato gravissime
irregolarità e hanno consentito di votare nei luoghi di
residenza soltanto ai cittadini italiani residenti nell'Unione
europea, sottoponendo a disagi e a spese onerose gli altri
cittadini che volessero votare, escludendo di fatto
dall'esercizio dei diritti politici le categorie sociali di
minor ricorso, gli ammalati, gli impediti e tutti coloro che
non sono in grado di sostenere le spese di soggiorno e di
costosi viaggi.
L'estensione del voto per corrispondenza avrebbe eliminato
questa discriminazione, tenuto conto peraltro che di fatto è
stato consentito farlo a quei connazionali, per esempio in
Germania, che hanno optato di votare per candidati locali.
Il voto per corrispondenza si fonda sul requisito della
maturità civica dell'elettore e poi sulle garanzie che
accompagnano la
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corrispondenza, sia essa postale che elettronica, entrambe
ampiamente protette dalla normativa penale.
Pertanto si ritiene, non ultimo anche per la diminuzione
della spesa che comporta
questo sistema di votazione, che quello per
corrispondenza sia il sistema più adeguato alle attuali
esigenze del cittadino, il più economico e quello più
corrispondente ai requisiti costituzionali.
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