| 1. I cittadini italiani residenti all'estero nei Paesi ove
sono presenti rappresentanze diplomatiche italiane, in
possesso dei requisiti prescritti per essere elettori,
partecipano alle elezioni del Parlamento europeo, della Camera
dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli
regionali e ai referendum, esprimendo il proprio voto
per corrispondenza.
2. Per esercitare il voto per corrispondenza i cittadini di
cui al comma 1 devono essere regolarmente iscritti o
reiscritti nelle liste elettorali e non devono aver esercitato
opzione per votare presso i seggi elettorali in Italia.
3. Per assicurare una loro partecipazione i partiti
politici si impegnano ad inserire tra i loro candidati che
partecipano alle elezioni per la Camera dei deputati e per il
Senato della Repubblica almeno un candidato residente
all'estero ogni cento candidati residenti in Italia.
| |