Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


34581
DDL2884-0002
Progetto di legge Camera n. 2884 - testo presentato - (DDL12-2884)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2884. TESTIPDL
...C2884.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2884 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Un efficiente sistema di
  assicurazione crediti all'esportazione a sostegno, nella
  competitività internazionale, della imprenditoria italiana
  deve essere oggi più che mai considerato di fondamentale
  importanza, non solo nel nuovo contesto del mercato unico ma
  anche, e soprattutto, riguardo alle rapide trasformazioni di
  alcune aree geografiche (tra cui i Paesi dell'Est ed i Paesi
  in via di sviluppo) il cui peso economico a livello
  internazionale e la cui quota nel commercio con l'Italia sono
  crescenti.
    Affinché, quindi, l'imprenditoria italiana non regredisca
  di posizioni importanti nel commercio internazionale,
  occorre dotarsi di strumenti efficienti per far fronte ai
  rischi politici tradizionali, tuttora presenti in gran parte
  dei paesi non industrializzati, come a quelli di mancato
  pagamento che non possono più essere addossati agli Stati,
  come avveniva nelle economie centralizzate.
    Dalla lettura dei dati relativi al nostro commercio con
  l'estero, notiamo come non solo l'interscambio continui a
  crescere, ma come sia caratterizzato anche quest'anno da un
  saldo positivo della nostra bilancia dei pagamenti.
    La graduale ripresa della produzione interna, soprattutto
  al Nord, si deve in buona parte all'aumento della domanda
 
                               Pag. 2
 
  estera, favorito dal deprezzamento della nostra moneta.
    Questo non deve portarci a credere, però, che ci si trovi
  di fronte ad una reale e sicura ripresa dell'economia
  italiana, e tantomeno che i problemi relativi al nostro
  sistema di promozione e di sostegno delle esportazioni non
  siano di fondamentale urgenza.
    Lo sviluppo delle vendite all'estero, infatti, non può
  venire solo da un miglioramento dei prezzi, in quanto la
  competizione fra imprese avviene su molteplici fattori: la
  penetrazione sui mercati, le condizioni di finanziamento, i
  termini di pagamento, la qualità e lo sviluppo tecnologico dei
  prodotti.
    Il mondo finanziario e assicurativo hanno il compito, in
  tale contesto, di mettere con tempestività in campo gli
  strumenti di sostegno capaci di accompagnare lo sviluppo del
  commercio internazionale, le sue molteplici forme, le esigenze
  delle imprese esportatrici.  Esigenze quali quelle, nel nostro
  paese, delle piccole e medie imprese, che ambiscono ad
  aumentare la loro concorrenzialità sui mercati internazionali
  e pretendono di essere supportate in tale esigenza
  dall'apparato pubblico, come avviene molto più efficacemente
  per gli operatori esteri concorrenti delle nostre imprese.
    A tal fine, come si evince dai periodici rapporti annuali
  sulla piccola impresa della Confindustria, non servono
  agevolazioni, ma servizi e strumenti innovativi.
    La validità della riforma del 1977 sul sistema degli
  interventi di supporto all' export,  attuata con la legge
  24 maggio 1977, n. 227 (legge "Ossola"), non è stata mai messa
  in dubbio ma, dopo diciotto anni dall'entrata in vigore,
  risente di alcune lacune dovute ai mutamenti intercorsi e
  necessita di aggiornamenti tecnici per facilitare nuove
  operazioni quali il "countertrade", il "project financing"
  nonché un più celere recupero degli indennizzi corrisposti.
    Uno dei primi problemi da affrontare è quello della bassa
  produttività all'interno della struttura, nonostante
  l'attività assicurativa della Sezione speciale per
  l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE vada
  diminuendo da vari anni e la liberalizzazione valutaria
  l'abbia sollevata dal compito di rilasciare autorizzazioni
  all'esportazione affidatole nel suo primo decennio di vita.
    Quasi ogni settore di attività dell'ente è caratterizzato
  attualmente da lentezza operativa.  A partire dall'assunzione
  dei rischi dove la fase istruttoria è interminabile e, dopo la
  conclusione, anche il rilascio delle polizze presenta ritardi
  inspiegabili.
    La gestione delle polizze stesse può presentare
  complicazioni anche per delle semplici variazioni nel
  contratto sottostante o per una sua proroga.  Per gli
  indennizzi alcune istruttorie sono interminabili, i ritardi
  nei pagamenti sono abnormi, con conseguente determinazione di
  pesanti esborsi a carico dell'Ente per interessi moratori.
    Anche per quanto riguarda la gestione del portafoglio dei
  rischi assunti, la Sezione speciale per l'assicurazione del
  credito all'esportazione - SACE non è in grado di rilevare i
  rischi man mano che divengono effettivi; i crediti verso
  alcuni Stati vengono recuperati con anni di ritardo rispetto a
  quando sarebbe possibile con una gestione più attenta e
  dinamica degli accordi di ristrutturazione.
    Infine, tutto il settore del controllo di gestione deve
  essere rivisto totalmente.
    Per l'operatività interna e per quanto riguarda la gestione
  delle polizze, un riordino delle competenze ed una chiara
  attribuzione delle responsabilità ai funzionari ed ai
  dirigenti circa la correttezza e la trasparenza delle
  istruttorie e tra i membri del Comitato di gestione per le
  conseguenze delle delibere assunte, sono auspicabili al fine
  di porre un rimedio ai ritardi e ai rinvii di responsabilità
  tra un ufficio e un altro.
    Un altro limite all'attuale gestione della SACE riguarda il
  suo limitato raggio d'azione: essa infatti copre attualmente
  solo il 3 per cento delle esportazioni italiane che,
  rapportato al 20 per cento della francese COFACE è davvero
  poco.  Questo anche perché oltre il 70 per cento delle nostre
  esportazioni sono dirette verso i Paesi
 
                               Pag. 3
 
  OCSE e comportano quindi rischi commerciali nella copertura
  dei quali la nostra agenzia non è molto attiva.
    Infatti l'attività della SACE è stata fino ad oggi diretta
  quasi esclusivamente alla copertura dei rischi politici nelle
  operazioni di medio-lungo termine, ma d'altra parte assicurare
  i rischi commerciali e politici a breve termine le avrebbe
  richiesto una competenza ed anche un'organizzazione diverse
  per la valutazione e la gestione dei rischi stessi.
    Le direttive comunitarie attribuiranno al settore
  assicurativo privato la gestione dei rischi commerciali a
  breve termine, potendo presumibilmente le agenzie pubbliche
  solo riassicurare i "rischi di mercato" assunti dalle
  compagnie private.
    Conseguentemente la COFACE ha trasferito ad una compagnia
  privata, creata  ad hoc,  la sua attività nel settore, che
  si va ampliando anche in seguito all'acquisto di due piccole
  assicurazioni italiane che le hanno facilitato l'introduzione
  nel mercato italiano.
    La ECGD inglese, invece, sta operando maggiormente nel
  campo della riassicurazione mentre la SACE ha fino ad ora
  stipulato due soli contratti di riassicurazione con compagnie
  private, quello con la SIAC e con la società Viscontea.
    La SACE dovrebbe quindi dare impulso alla riassicurazione
  attiva, per promuovere la competitività delle compagnie
  italiane.
    Anche in questa prospettiva vanno viste con favore le
  convenzioni che il nuovo ente dovrà stipulare con il sistema
  bancario, il cui scopo sarà quello di incentivare la
  collaborazione ed attivare una procedura di consultazione sul
  servizio assicurativo prestato agli imprenditori Tale
  collaborazione dovrebbe temporaneamente sopperire anche ad un
  altro problema strutturale lamentato nei riguardi della SACE:
  la totale mancanza di uffici periferici che non le consentono
  di offrire un servizio ed un'assistenza rapidi e completi alle
  nostre ditte esportatrici.
    Per tutta una serie di altre proposte, sia tecniche che di
  modifica degli organi deliberanti, è indispensabile pertanto
  l'auspicato intervento legislativo che, non solo dovrebbe
  introdurre modifiche sostanziali riguardo alle procedure, alle
  responsabilità, alle competenze e alle strutture
  organizzative, compatibili con le direttive del Mercato Unico,
  ma anche modifiche riguardanti l'aggiornamento degli strumenti
  operativi, ad esempio con l'introduzione di nuovi criteri e
  modalità di intervento, per rispondere in maniera adeguata
  alle esigenze presenti e future dei mercati internazionali.
    Nella presente situazione economica internazionale un
  sistema di garanzie assicurative conserva quindi per intero la
  sua validità nella duplice ottica di sostenere le correnti di
  esportazione e di aiutare i Paesi in via di sviluppo e quelli
  dell'Europa orientale a risanare le proprie economie.
    I rischi di natura politica connessi all'attività
  esportativa sono assolutamente imponderabili e, in quanto
  tali, non possono essere assicurati che con la copertura di
  una garanzia statale.  I costi di tale copertura vanno
  considerati un investimento a lungo termine necessario per
  promuovere lo sviluppo dei rapporti economici con l'estero e
  la crescita dei settori produttivi tecnologicamente più
  avanzati.
    Nella prospettiva del mercato unico europeo inoltre le
  agenzie pubbliche saranno chiamate ad attuare una netta
  separazione fra la gestione dei rischi politici da quella dei
  rischi commerciali al fine di rendere trasparente l'intervento
  dello Stato a sostegno delle esportazioni.  In tale contesto
  devono essere studiate più articolate forme di intervento del
  nuovo ente e/o di collaborazione con le società private per
  migliorare l'efficienza complessiva del sistema assicurativo
  italiano, che si troverà esposto alla diretta concorrenza di
  quelli degli altri Paesi CEE.
    Infine la prospettiva del mercato unico europeo e la
  concomitante propensione delle imprese esportatrici ad una più
  spiccata internazionalizzazione implicano fino da ora una
  maggiore attenzione verso le esigenze di informazione,
  formazione ed assistenza che promanano dalle imprese di minori
  dimensioni, specialmente quelle operanti nelle regioni
  periferiche.
 
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    A circa 18 anni dall'entrata in vigore della legge 24
  maggio 1977 n. 227, la situazione della SACE è particolarmente
  delicata e non appare più rispondere alle finalità
  istituzionali fissate nel 1977 dal Legislatore: organo di
  promotion   delle esportazioni nazionali.
    La situazione può essere sintetizzata nei seguenti
  elementi:
      aumento notevole delle operazioni in sinistro (si prevede
  che anche, nel corrente esercizio gli indennizzi da erogare
  ammonteranno a oltre 3.000 miliardi di lire); tale situazione
  è soprattutto conseguente alla sinistrosità di quasi tutti i
  Paesi in via sviluppo e dell'Est europeo;
      verticale diminuzione del numero delle domande di
  assicurazione, anche in conseguenza della sospensiva adottata
  nei confronti dei Paesi in sinistro (è da notare che
  l'incidenza delle garanzie statali sul volume delle
  esportazioni italiane, che aveva raggiunto il 13 per cento nel
  1976 ed il 14 per cento nel 1981, è scesa al 3 per cento nel
  primo semestre del corrente anno);
      difficoltà e ritardi nel recupero delle somme
  indennizzate, sia a causa della complessità degli accordi di
  consolidamento e/o rifinanziamento con i Paesi esteri
  debitori, sia per la mancanza di strutture per il recupero
  degli indennizzi conseguenti ai rischi commerciali ed a rischi
  politici fuori degli accordi internazionali;
      mancato decollo delle operazioni di normale correntezza
  commerciale (operazioni a breve termine) anche e soprattutto
  in mancanza di strumenti tecnici adeguati a disposizione
  dell'Ente;
      quasi inesistente operatività delle coperture
  assicurative dei rischi di insolvenza commerciale;
      scarso coinvolgimento delle compagnie private per
  l'assicurazione dei rischi commerciali a breve termine.
    In base a quanto precede, durante il corrente anno è
  prevedibile che continuerà il fenomeno già verificato negli
  scorsi esercizi finanziari e cioè:
      costante diminuzione delle domande di assicurazione, sia
  per operazioni a medio termine che a breve termine;
      progressiva minore incidenza delle garanzie statali nel
  contesto economico nazionale.
    Le cause di tale andamento negativo possono individuarsi
  nei seguenti elementi:
  Sistema istituzionale:
      La legge 24 maggio 1977 n. 227 ha creato, alla luce
  dell'esperienza, un sistema non particolarmente snello: la
  SACE non ha larga autonomia operativa, a causa della sua
  dipendenza dall'INA, della vigilanza del Ministero del tesoro,
  del controllo della Corte dei conti.
    Inoltre gli atti amministrativi sono sottoposti a decreto
  del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del
  commercio con l'estero; le delibere del Comitato di gestione
  occorre siano approvate dal Ministro del tesoro.
  Sistema operativo:
      In assenza di una politica di studio e sviluppo le
  coperture assicurative sulle operazioni a breve termine
  sottoposte a rischio commerciale hanno inciso - come
  sopracitato - se non in misura marginale nel contesto delle
  esportazioni garantite; in conseguenza sono venute meno le
  corrispondenti entrate dei premi assicurativi che avrebbero
  potuto almeno in parte equilibrare le perdite derivanti dai
  sinistri delle operazioni a medio termine in prevalenza
  soggette a rischi politici.
  Coordinamento del settore dei crediti all'esportazione:
      E' da rilevare un precario coordinamento in tale settore
  le cui competenze sono ripartite fra più amministrazioni
  (Ministero del tesoro, Ministero del commercio con l'estero,
  Ministero degli affari esteri, eccetera): nonostante ogni
  sforzo effettuato si ritiene che il Comitato interministeriale
  per la politica economica
 
                               Pag. 5
 
  estera - CIPES prima ed attualmente il Comitato
  interministeriale per la politica economica - CIPE non siano
  riusciti al coordinamento organico e funzionale del
  settore.
    Altro legame oramai inutile è rappresentato dalla
  dipendenza dall'INA.
    Tale dipendenza, sancita espressamente dalla legge, non si
  è mai in pratica verificata, non esistendo né costrizioni né
  collegamenti di carattere amministrativo-contabile tali da
  consentire all'INA (il cui Presidente è attualmente anche il
  Presidente della SACE) di sindacare o comunque dirigere
  l'attività della sezione, che è munita dalla legge di propria
  autonomia amministrativa, contabile e provvista di un proprio
  fondo di dotazione.
      De iure condendo  occorre con urgenza porre allo
  studio strumenti tecnici e/o legislativi adeguati per il
  rilancio di questo importante intervento statale a sostegno
  delle esportazioni e metterlo in grado di assicurare la
  copertura assicurativa al più gran numero di forniture
  all'estero (è da notare che altri organismi assicurativi
  esteri quali la COFACE francese, lo ECGD inglese, ecc. da anni
  coprono larga misura delle esportazioni dei rispettivi
  Paesi).
    La situazione attuale potrebbe essere modificata se l'Ente
  esercitasse propri autonomi poteri in materia assicurativa,
  pur con gli adeguati controlli statali, e si volgesse a
  recuperare il proprio ruolo di assicuratore pubblico evitando
  gli eccessivi condizionamenti restrittivi.
    Occorre pertanto individuare, con le modifiche legislative
  proposte, un nuovo modulo operativo che consenta non solo un
  recupero di efficienza, ma una rimeditazione dell'assetto
  organizzativo, più rispondente alle esigenze di una moderna
  politica delle assicurazioni delle nostre esportazioni.
    Necessario è, quindi, ripensare profondamente il ruolo e i
  compiti della SACE, gli obiettivi del servizio assicurativo
  prestato, che dovrebbe essere adeguato all'evoluzione del
  commercio internazionale e a sostenere di più e meglio
  l'attività delle piccole e medie imprese, anche mediante
  assistenza diretta nella fase di formazione dell'offerta.
    La proposta di legge presentata e di seguito analizzata
  mira a migliorare il processo decisionale, la controllabilità
  e l'efficacia dell'intervento, la trasparenza e razionalità
  assicurativa e il collegamento con il crescente mercato
  assicurativo privato europeo, come appare dalla nuova
  normativa proposta.
    All'articolo 1, ferma restando la prerogativa del CIPE
  sulla definizione ed il coordinamento delle linee generali
  della politica del commercio estero, si propone una cadenza
  periodica circa l'adozione delle delibere di tale organismo.
  Quanto precede al fine di evitare, come verificatosi nel
  passato, lunghi periodi di carenza, da parte degli enti
  preposti ai processi di internazionalizzazione, di adeguate
  direttive da parte delle competenti Amministrazioni.
    Dall'articolo 2 appare che l'argomento della natura
  giuridica del nuovo ente è stato uno dei temi di maggior
  approfondimento: le analisi effettuate hanno fatto emergere un
  sostanziale consenso sulla inopportunità della creazione di
  una nuova società per azioni, che avrebbe dovuto svolgere, da
  un lato, una attività di assicurazione dei rischi non di
  mercato per conto dello Stato, senza assumere alcun rischio
  autonomo di impresa, e dall'altro entrare in concorrenza con
  le imprese già esistenti in materia di rischi di mercato (che
  nell'attuale definizione comunitaria riguardano i rischi
  inferiori a ventiquattro mesi nei contronti di paesi OCSE
  esclusa la Turchia).  I possibili guadagni d'efficienza legati
  ad una gestione privatistica dell'assicurazione dei rischi non
  di mercato non appaiono tali da giustificare gli investimenti
  necessari per la creazione di una S.p.A. in grado di stare nel
  mercato e che, comunque, avrebbe comportato la soluzione di
  complessi problemi anche sul piano istituzionale, perché in
  ogni caso gran parte dell'attività, come avviene ora per la
  SACE, sarebbe stata svolta per conto dello Stato.
    Si è prevista quindi la conferma dell'ente pubblico
  economico con una gestione operativa di tipo privatistico,
  caratterizzata da criteri di imprenditorialità.
 
                               Pag. 6
 
    Nello stesso tempo si è ritenuto opportuno confermare la
  vigilanza del Ministero del tesoro (articolo 2, comma 2), il
  controllo del Parlamento (articolo 2, comma 4) e della Corte
  dei conti (articolo 2, comma 6).
    Tenuto conto della proiezione internazionale dell'ente e
  dei necessari contatti con il mondo economico interno ed
  internazionale, è stata prevista l'istituzione di sedi di
  rappresentanza in Italia e all'estero (articolo 2, comma
  2).
    Con l'articolo 3 si conferma la garanzia dello Stato in
  ordine agli impegni assicurativi assunti dall'Ente, nei limiti
  fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.
  E' da notare che, per gli impegni a medio termine, cioè
  superiori a ventiquattro mesi, si dovrà tenere conto, nella
  definizione del  plafond,  di apposito programma del CIPE,
  redatto in base alle esigenze dei flussi esportativi ed alla
  richiesta dei mercati (articolo 17).
    All'articolo 4, per quanto concerne lo statuto dell'ente
  che ne disciplinerà l'ordinamento ed il funzionamento, si
  prevede l'approvazione, oltreché del vigilante Ministero del
  tesoro, anche di quella del Ministro per il Commercio con
  l'estero, considerandosi l'ente stesso un supporto per le
  nostre esportazioni.
    All'articolo 5 si elencano gli organi dell'Ente.
    Con l'articolo 6, al fine di evitare gl inconvenienti del
  passato (SACE con due presidenti: quello legale, nella persona
  del Presidente dell'INA, quello del Comitato di Gestione,
  nella persona del Direttore Generale del Tesoro, che svolgeva
  allo stesso tempo le funzioni di vigilanza sull'ente), si
  propone di delegare alla Presidenza del Consiglio, in quanto
  soggetto "super partes" la nomina del Presidente.  In tal modo
  dovrebbero maggiormente equilibrarsi le esigenze delle varie
  amministrazioni interessate al commercio con l'estero:
  Ministero del tesoro, Ministero degli affari esteri, Ministero
  per il commercio con l'estero, Ministero dell'industria,
  commercio e artigianato, Ministero del bilancio.
    In base all'articolo 7, anche il Comitato di gestione è
  nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con
  quello del commercio con l'estero: oltre alle cinque
  amministrazioni sopracitate il Comitato comprende il
  presidente, due esperti nel settore dei rapporti
  internazionali, un rappresentante dell'Istituto commercio
  estero - ICE ed uno delle istituzioni bancarie incaricate di
  concedere contributi agli interessi nei crediti
  all'esportazione.  Con tale composizione, si vuole evitare un
  organo eccessivamente burocratico, come nella passata
  gestione.
    I compiti del Comitato di gestione, che opererà sotto le
  direttive impartite dal CIPE, sono dettagliatamente indicati
  al successivo articolo 8: si intende eliminare l'eccessivo
  accentramento decisionale lamentato presso la SACE e prevedere
  la fissazione di disposizioni certe per i tempi di istruttoria
  delle istanze assicurative.
    Nell'articolo 9 è previsto, oltre agli altri organi, un
  Comitato consultivo, con il compito di formulare proposte e
  pareri, composto da rappresentanti di comprovata esperienza
  provenienti dai settori dell'industria, del credito o dalle
  altre categorie interessate all'attività dell'ente; ciò al
  fine di garantire la partecipazione più o meno diretta degli
  assicurati agli indirizzi ed alle attività dell'ente.
    Nell'articolo 10 viene disciplinata la nomina e l'attività
  del collegio dei revisori dei conti.
    L'articolo 11 prevede che la nomina del Direttore avvenga
  con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
  Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio
  con l'estero: il mandato è a termine (4 anni); il Direttore
  propone al Comitato la nomina dei vice-direttori, esercita e
  controlla la organizzazione dell'ente ed i poteri delegati.
    Con l'articolo 12 si prevede per l'Ente, il cui nucleo
  iniziale sarà costituito dall'attuale personale della SACE,
  l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
 
                               Pag. 7
 
  delle imprese di assicurazione e degli eventuali accordi
  integrativi.
    Tenuto conto che, prima ancora dell'istituzione della SACE,
  un certo numero degli attuali dipendenti aveva già prestato
  analoga attività presso amministrazioni, enti pubblici,
  imprese statali, associazioni di categoria ed organismi
  internazionali, si propone che il Comitato di gestione
  riconosca agli stessi il periodo di anzianità nel servizio
  effettuato, con il limite di 10 anni, ai soli fini del
  trattamento integrativo di previdenza.
    Articoli 13 e 14: il dispositivo di tali articoli regola i
  rapporti tra l'Ente ed il Ministero del tesoro nella sua
  funzione di garante degli impegni assicurativi assunti, che
  saranno disciplinati da apposita convenzione.
    Tra l'altro in linea con le esigenze più volte affermate
  durante l'attività della SACE, anche in sede Corte dei conti,
  è previsto che il Ministero del tesoro acquisisca i crediti
  consolidati per indennizzi pagati e non recuperati alla data
  di entrata in vigore della presente legge, nonché divenga
  cessionario degli eventuali futuri crediti indennizzati
  inseriti in accordi di ristrutturazione, restando affidata
  all'ente la gestione del recupero.
    Articoli 15 e 16: la precedente legge n. 227 del 1977
  prevedeva direttamente (articoli 14 e 15) le operazioni ed i
  rischi assicurabili ed agevolabili (articoli 18-24) dal punto
  di vista finanziario.  Ciò ha comportato una rigidità del
  sistema ed una impossibilità di modifica, se non mediante
  apposita legge, dei rischi assumibili e delle
  operazioni di esportazione assicurabili o finanziabili.
    Si è proposto con il dettato degli articoli in oggetto una
  gestione più dinamica dell'attività assicurativa dell'ente e
  finanziaria da parte delle banche o delle banche che, per
  conto dello Stato, possano concedere contributi agli interessi
  per crediti all'esportazione, mediante l'individuazione, con
  apposito decreto interministeriale, delle fàttispecie
  assicurative ed in agevolazione.
    L'articolo 17 disciplina i limiti di impegni assicurativi,
  rispettivamente per le operazioni a breve termine ed a medio
  termine, assumibili dalla gestione statale.
    Infine con l'articolo 18 si pone rimedio alle difficoltà
  verificatesi durante la gestione della legge n. 227 in merito
  al recupero dei crediti indennizzati ed alla tutela degli
  utenti per la quota non assicurata.  Viene pertanto prevista,
  oltre alla surroga per la totalità del credito, quota
  assicurata e non, come per la citata legge n. 227, ampia
  possibilità per l'ente di stipulare, con l'approvazione del
  Ministero del Tesoro, accordi e convenzioni tesi a facilitare
  ed accelerare il recupero delle quote non pagate da parte
  estera.
    Nello spirito di un chiaro e fattivo rapporto con gli
  assicurati è fatto all'ente obbligo di rendiconto in ordine
  alle azioni intraprese.
    Rilevante è infine l'ultimo comma dell'articolo 18,
  relativo alla soggezione dell'ente alla legge n. 241 del 1990
  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 
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