| 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) definisce e coordina le linee generali della
politica del commercio con l'estero, delle assicurazioni e dei
crediti all'esportazione, della politica di cooperazione
internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di
sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni
altra attività economica dell'Italia nei confronti
dell'estero.
2. Il CIPE, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e, successivamente almeno ogni
sei mesi, adotta direttive per le amministrazioni e gli enti
pubblici interessati nei processi di
internazionalizzazione.
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