| 1. E' istituita l'Agenzia per i servizi assicurativi per il
commercio estero (ASACE), di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico
con autonomia patrimoniale e di gestione; adempie, con criteri
di imprenditorialità, alle funzioni attribuitegli; ha sede in
Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Può istituire sedi di rappresentanza in Italia ed
all'estero.
3. In considerazione della sua particolare attività
l'Agenzia non è soggetta alle
Pag. 9
imposte erariali e locali presenti e future sui redditi e sul
patrimonio.
4. Il Ministero del tesoro trasmette al Parlamento il
bilancio consuntivo dell'Agenzia entro il 31 maggio di ciascun
anno.
5. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione
dell'Agenzia a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle
riunioni del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori
dei conti.
6. La sezione speciale per l'assicurazione dei crediti
(SACE) istituita con legge 2 maggio 1977, n. 227, è soppressa
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. L'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della
SACE.
| |