| 1. L'Agenzia, in relazione ai criteri ed alle modalità
assunte ed applicate dall'OCSE e dalla Comunità Europea, è
autorizzata ad assumere in assicurazione le garanzie sui
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio, di cui all'articolo 15, ai quali sono
esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici
nazionali nell'espletamento della rispettiva attività sia
nell'ambito della Comunità Europea che nei paesi terzi.
2. Lo Stato, entro i limiti degli importi di cui
all'articolo 17, garantisce gli impegni assicurativi assunti
dall'Agenzia.
3. L'Agenzia, inoltre, è autorizzata a concludere accordi
di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, nonché accordi di riassicurazione o
di coassicurazione con enti o imprese esteri.
4. L'Agenzia, nell'espletamento della propria attivita, può
stipulare accordi o convenzioni, anche a titolo oneroso, con
enti o istituzioni che hanno specifica e comprovata competenza
in materia di commercio con l'estero, ovvero con istituti o
istituzioni bancarie operanti sul territorio nazionale ed
estero o con compagnie di assicurazione di comprovata
esperienza anche sui mercati internazionali.
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