| 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Agenzia,
sovraintende al suo andamento generale, convoca e presiede il
Comitato di gestione.
2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro,
d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, ed è
scelto tra persone di comprovata e pluriennale esperienza
professionale maturata anche all'estero.
3. Il trattamento economico del Presidente è stabilito dal
Comitato di gestione ed è ragguagliato al trattamento
economico medio previsto per la medesima carica nell'ambito di
primarie compagnie di assicurazione o di primari istituti
bancari nazionali ed esteri.
4. Il Presidente resta in carica per quattro anni e può
essere riconfermato per una sola volta.
5. La carica di Presidente è incompatibile con altre
attività pubbliche o private.
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