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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3459
DDL0227-0002
Progetto di legge Camera n. 227 - testo presentato - (DDL12-227)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C227. TESTIPDL
...C227.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC227 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con messaggio n. 05495 del 24
  febbraio 1993 l'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) diramava negli uffici centrali e periferici la
  circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 interpretativa del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con la quale, al
  punto 5, chiariva i requisiti reddituali per l'integrazione al
  trattamento minimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 503
  del 1992).
    In particolare, alla lettera  a)  della citata
  circolare è detto testualmente: "ai soggetti non coniugati,
  ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che
  posseggano redditi propri assoggettati all'imposta sul reddito
  delle persone fisiche per un importo superiore a due volte
  l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
  lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte
  l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di ciascun anno";
  alla lettera  b)  della citata circolare è poi precisato:
  "ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente
  separati, che posseggano redditi propri per un importo
  superiore a quello di cui alla lettera  a),  ovvero
  redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo
  superiore a 3 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo
  del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura
  pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di
  ciascun anno (...) è disposto che l'integrazione al minimo
  delle pensioni
 
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  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
  lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive
  della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
  gestione speciale minatori dell'ENASARCO non spetta".
    Nella stessa circolare è chiarito che: "per i soggetti
  coniugati, e non legalmente ed effettivamente separati, il
  limite di reddito personale ed il limite di reddito cumulato
  operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al minimo non
  può essere comunque riconosciuta ove l'importo del reddito
  personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia superiore
  al limite di legge", ed inoltre che: "per l'anno 1993 i limiti
  di reddito che escludono l'integrazione al minimo delle
  pensioni aventi decorrenza nell'anno sono i seguenti:  a)
  limite di reddito personale: lire 15.021.500, pari a lire
  577.750 per 13 per 2;  b)  limite di reddito cumulato:
  lire 22.532.250, pari a lire 577.750 per 13 per 3".
    La circolare dispone, infine, che: "secondo quanto
  espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del
  decreto legislativo n. 503 del 1992 per le pensioni con
  decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1993, rimane in vigore la
  previgente disciplina".
    Da quanto sopra riportato risulterebbe evidente il diverso
  trattamento fra lavoratori che hanno acquisito lo stesso
  diritto alla pensione.
    Dagli effetti prodotti dal decreto legislativo n. 503 del
  1992 sono state duramente colpite, ancora una volta, le
  casalinghe, alle quali non solo non è stato ancora
  riconosciuto un reddito mensile, ma che addirittura,
  nonostante le rituali promesse fatte prima delle elezioni,
  sono state duramente penalizzate anche nei diritti
  pensionistici acquisiti.  Val la pena ricordare che le
  casalinghe attualmente sono l'unica categoria di lavoratori
  non retribuiti (la nostra parte politica dal 1976 sta
  riproponendo in ogni legislatura il riconoscimento economico
  del lavoro casalingo, senza, purtroppo, trovare concreta
  solidarietà) e peraltro truffati, dal momento che i versamenti
  contributivi effettuati, anche volontariamente, sono stati del
  tutto vanificati.
    Quanto sopra esposto può configurarsi come vera e propria
  truffa continuata ai danni delle casalinghe che hanno versato
  all'INPS contributi rivelatisi assolutamente inutili, laddove
  le stesse casalinghe avrebbero potuto investire il loro danaro
  in forme assicurative private certamente foriere di effetti
  economici.
    Non si può pensare d'invocare per le coniugate il reddito
  cumulato, dal momento che il Governo nulla ancora ha fatto per
  agevolare una vera e propria politica per la famiglia, sicché,
  allo stato delle cose, non la famiglia ma il singolo è
  titolare di diritti e di doveri.  Per evitare il protrarsi di
  una vera e propria sopraffazione occorre, allora, rivedere
  immediatamente l'applicazione delle modifiche introdotte
  dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992,
  garantendo alle casalinghe la fruizione del trattamento minimo
  pensionistico e dunque considerando produttori di effetti
  economici i contributi versati per almeno quindici anni dalle
  lavoratrici.
    Considerato che si può individuare nell'operazione posta in
  essere dall'INPS una vera e propria truffa ai danni di
  lavoratrici che hanno effettuato versamenti contributivi senza
  trarne l'utile dovuto, laddove dovesse ritenersi d'insistere
  sulla validità della interpretazione data con circolare
  dall'INPS, bisognerebbe procedere a richiedere all'INPS stesso
  la restituzione delle somme, rivalutate degli interessi,
  indebitamente, quanto inutilmente, versate dalle lavoratrici
  casalinghe.
    In conclusione, a parte la necessità di dover prontamente
  intervenire per regolamentare la complessa materia del lavoro
  casalingo, che si pone come uno dei fattori di grande
  attenzione in un momento di difficile situazione economica ed
  occupazionale quale la attuale (vale la pena ricordare una
  interessante ricerca condotta per il Ministero del lavoro e
  della previdenza sociale, da cui emerge un ritorno meditato
  alla "casalinghità" a causa di una complessa
 
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  serie di motivazioni sociali e, quindi, economiche),
  occorre quantomeno intervenire subito almeno sul versante
  pensionistico.  E' quanto intendono fare i proponenti della
  presente proposta di legge con la quale si intende sostituire
  il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
  1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
  11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal comma 1
  dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  503.
    I proponenti si augurano che intorno alla presente proposta
  possa aversi il consenso non solo delle donne parlamentari, ma
  di quanti credono nel rispetto dei diritti della persona e
  della famiglia.
 
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