| Onorevoli Colleghi! -- Con messaggio n. 05495 del 24
febbraio 1993 l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) diramava negli uffici centrali e periferici la
circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 interpretativa del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con la quale, al
punto 5, chiariva i requisiti reddituali per l'integrazione al
trattamento minimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 503
del 1992).
In particolare, alla lettera a) della citata
circolare è detto testualmente: "ai soggetti non coniugati,
ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che
posseggano redditi propri assoggettati all'imposta sul reddito
delle persone fisiche per un importo superiore a due volte
l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte
l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di ciascun anno";
alla lettera b) della citata circolare è poi precisato:
"ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente
separati, che posseggano redditi propri per un importo
superiore a quello di cui alla lettera a), ovvero
redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo
superiore a 3 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura
pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di
ciascun anno (...) è disposto che l'integrazione al minimo
delle pensioni
Pag. 2
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive
della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori dell'ENASARCO non spetta".
Nella stessa circolare è chiarito che: "per i soggetti
coniugati, e non legalmente ed effettivamente separati, il
limite di reddito personale ed il limite di reddito cumulato
operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al minimo non
può essere comunque riconosciuta ove l'importo del reddito
personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia superiore
al limite di legge", ed inoltre che: "per l'anno 1993 i limiti
di reddito che escludono l'integrazione al minimo delle
pensioni aventi decorrenza nell'anno sono i seguenti: a)
limite di reddito personale: lire 15.021.500, pari a lire
577.750 per 13 per 2; b) limite di reddito cumulato:
lire 22.532.250, pari a lire 577.750 per 13 per 3".
La circolare dispone, infine, che: "secondo quanto
espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo n. 503 del 1992 per le pensioni con
decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1993, rimane in vigore la
previgente disciplina".
Da quanto sopra riportato risulterebbe evidente il diverso
trattamento fra lavoratori che hanno acquisito lo stesso
diritto alla pensione.
Dagli effetti prodotti dal decreto legislativo n. 503 del
1992 sono state duramente colpite, ancora una volta, le
casalinghe, alle quali non solo non è stato ancora
riconosciuto un reddito mensile, ma che addirittura,
nonostante le rituali promesse fatte prima delle elezioni,
sono state duramente penalizzate anche nei diritti
pensionistici acquisiti. Val la pena ricordare che le
casalinghe attualmente sono l'unica categoria di lavoratori
non retribuiti (la nostra parte politica dal 1976 sta
riproponendo in ogni legislatura il riconoscimento economico
del lavoro casalingo, senza, purtroppo, trovare concreta
solidarietà) e peraltro truffati, dal momento che i versamenti
contributivi effettuati, anche volontariamente, sono stati del
tutto vanificati.
Quanto sopra esposto può configurarsi come vera e propria
truffa continuata ai danni delle casalinghe che hanno versato
all'INPS contributi rivelatisi assolutamente inutili, laddove
le stesse casalinghe avrebbero potuto investire il loro danaro
in forme assicurative private certamente foriere di effetti
economici.
Non si può pensare d'invocare per le coniugate il reddito
cumulato, dal momento che il Governo nulla ancora ha fatto per
agevolare una vera e propria politica per la famiglia, sicché,
allo stato delle cose, non la famiglia ma il singolo è
titolare di diritti e di doveri. Per evitare il protrarsi di
una vera e propria sopraffazione occorre, allora, rivedere
immediatamente l'applicazione delle modifiche introdotte
dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992,
garantendo alle casalinghe la fruizione del trattamento minimo
pensionistico e dunque considerando produttori di effetti
economici i contributi versati per almeno quindici anni dalle
lavoratrici.
Considerato che si può individuare nell'operazione posta in
essere dall'INPS una vera e propria truffa ai danni di
lavoratrici che hanno effettuato versamenti contributivi senza
trarne l'utile dovuto, laddove dovesse ritenersi d'insistere
sulla validità della interpretazione data con circolare
dall'INPS, bisognerebbe procedere a richiedere all'INPS stesso
la restituzione delle somme, rivalutate degli interessi,
indebitamente, quanto inutilmente, versate dalle lavoratrici
casalinghe.
In conclusione, a parte la necessità di dover prontamente
intervenire per regolamentare la complessa materia del lavoro
casalingo, che si pone come uno dei fattori di grande
attenzione in un momento di difficile situazione economica ed
occupazionale quale la attuale (vale la pena ricordare una
interessante ricerca condotta per il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da cui emerge un ritorno meditato
alla "casalinghità" a causa di una complessa
Pag. 3
serie di motivazioni sociali e, quindi, economiche),
occorre quantomeno intervenire subito almeno sul versante
pensionistico. E' quanto intendono fare i proponenti della
presente proposta di legge con la quale si intende sostituire
il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
I proponenti si augurano che intorno alla presente proposta
possa aversi il consenso non solo delle donne parlamentari, ma
di quanti credono nel rispetto dei diritti della persona e
della famiglia.
| |